Diritto processuale penale
Atti
28 | 11 | 2024
Processo penale telematico: le ipotesi di malfunzionamento del sistema informatico
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 43678 del 5-28 novembre 2024, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che l'implementazione del processo penale telematico ha costituito uno dei principali settori di intervento - per certi versi, forse, il più innovativo - della cosiddetta "Riforma Cartabia". In tale prospettiva, la L. 27 settembre 2021, n. 134, aveva delegato il Governo a regolamentare anche «i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia» (art. 1, comma 5, lett. e). Tale delega è stata attuata con l'art. 11, comma 1, lett. c), D.L.vo 20 ottobre 2022, n. 150, disposizione che ha inserito nel codice di procedura penale l'art. 175-bis. Ai sensi dell'art. 87, comma 5, dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2022, le disposizioni di tale art. 175-bis c.p.p. sarebbero divenute applicabili «a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati». Il regolamento di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87, D.L.vo n. 150 del 2022 è stato adottato con il decreto del Ministro della giustizia n. 271 del 2023, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 30 dicembre 2023, n. 303, con la conseguenza che l'art. 175-bis c.p.p. è ormai applicabile dal 14 gennaio 2024. L'art. 3 dello stesso regolamento di cui al decreto ministeriale n. 271 del 2023 ha stabilito, per quanto qui interessa, che, sempre a decorrere dal 14 gennaio 2024, le richieste di archiviazione (tra cui quelle di cui all'art. 415 c.p.p.) sono depositate con modalità telematiche (ai sensi dell'art. 111-bis c.p.p.). Ciò premesso, la Suprema Corte ha rilevato che l'art. 175-bis c.p.p. ha disciplinato due categorie di malfunzionamento dei sistemi informatici. La prima di esse è quella prevista nei primi due commi di tale articolo, i quali attengono al malfunzionamento cosiddetto "certificato" (dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia), cioè quello che abbia riguardato il malfunzionamento generalizzato dei domini del Ministero della giustizia. In questo caso, il malfunzionamento deve essere, oltre che «certificato» dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, «attestato» sul portale dei servizi telematici dello stesso Ministero e «comunicato» dal dirigente dell'ufficio giudiziario con modalità tali da assicurarne 4 la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Al medesimo iter procedurale è sottoposto il ripristino del corretto funzionamento dei domini (comma 1) Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui si è detto devono contenere l'indicazione della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia (comma 2). La seconda delle due categorie di malfunzionamento dei sistemi informatici disciplinata dall'art. 175-bis c.p.p. è quella prevista nel comma 4 di tale articolo, il quale attiene al malfunzionamento cosiddetto "non certificato", cioè quello che abbia investito uno specifico ufficio giudiziario o, comunque, un ambito locale (come si ricava, oltre che dall'utilizzo della parola «sistema» al singolare - e non al plurale come nel caso del malfunzionamento "certificato" -, soprattutto dall'individuazione nel dirigente dell'ufficio del soggetto preposto ad accertare lo stesso malfunzionamento "non certificato"). In questo caso, che è quello che viene qui in rilievo, il malfunzionamento è infatti «accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario», oltre che «comunicato», analogamente a quanto è stabilito per il malfunzionamento "certificato", «con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento». L'art. 175-bis c.p.p. fa discendere dalle due ipotesi del malfunzionamento "certificato" e del malfunzionamento "non certificato" lo stesso effetto, che è quello di consentire eccezionalmente - in deroga agli obblighi di redigere l'atto o il documento in formato digitale e di depositarlo con modalità telematiche -, di redigere l'atto o il documento in forma di documento analogico e di depositarlo con modalità non telematiche (comma 3, per quanto riguarda il malfunzionamento "certificato", e comma 4 - che richiama il comma 3 - per quanto riguarda il malfunzionamento "non certificato"). Resta peraltro fermo l'obbligo, previsto dai richiamati (dal comma 3 dell'art. 175-bis c.p.p.) artt. 110, comma 4, e 111-ter, comma 3, c.p.p., di convertire il documento analogico in formato digitale, così da assicurare la continuità del fascicolo informatico. Orbene, ritiene la Suprema Corte che, da quanto si è appena esposto, discenda che il presupposto per l'operatività della deroga agli obblighi di redigere l'atto o il documento in formato digitale e di depositarlo con modalità telematiche sia costituito esclusivamente, nel caso del malfunzionamento "certificato", dalla certificazione del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, e, nel caso del malfunzionamento "non certificato", dall'attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario. Anche qualora la certificazione o l'attestazione fossero adottate in assenza dei presupposti, cioè in assenza di un effettivo malfunzionamento dei sistemi o del sistema, tale da non consentirne l'efficace utilizzo, non risulterebbe comunque compromessa, alla luce del disposto del comma 3 dell'art. 175-bis c.p.p., la validità (e/o l'ammissibilità e/o la ricevibilità) dell'atto che, sulla base delle suddette certificazione o attestazione, è stato redatto in forma di documento analogico e depositato con modalità non telematica.
Riferimenti Normativi: