Diritto civile
Persone e Famiglia
27 | 11 | 2024
L’incidenza della sopravvenienza di fatti nuovi sulle sentenze di divorzio prima e dopo la riforma Cartabia
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 30545 del 27 novembre 2024, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato che è principio consolidato in dottrina e in giurisprudenza che le sentenze di divorzio, per quanto riguarda i rapporti economici o l'affidamento dei figli, passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa, in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Ciò significa che l'attribuzione in favore di un ex coniuge dell’assegno divorzile non può essere rimessa in discussione in altro processo sulla base di fatti anteriori all'emissione della sentenza di divorzio, ancorché ignorati dalla parte, se non attraverso il rimedio della revocazione, nei casi eccezionali e tassativi consentiti dall'art. 395 c.p.c. (così Cass. civ., sez. I, 6 marzo 2023, n. 6639; v. anche Cass. civ., sez. I, 9 maggio 2022, n. 14581; v. anche Cass. civ., sez. I, 3 febbraio 2017, n. 2953; con specifico riferimento ai provvedimenti relativi ai figli minori v. Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2020, n. 283; Cass. civ., sez. VI-1, 11 gennaio 2016, n. 214). Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che la sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata rebus sic stantibus, con la precisazione che la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi al giudicato di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate, essendo necessaria la modifica delle condizioni stabilite, a seguito di domanda ex art. 9, L. n. 898 del 1970 (Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2024, n. 4170; Cass. civ., sez. VI-1, 18 luglio 2013, n. 17618). A tali conclusioni la Suprema Corte è ovviamente pervenuta anche con riferimento ai provvedimenti adottati all’esito dei procedimenti di modifica delle condizioni di divorzio (Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2020, n. 283). Le statuizioni economiche e quelle relative all’affidamento dei figli di genitori divorziati, assunte ai sensi dell’art. 9, L. n. 898 del 1970, una volta divenute definitive, passano anch’esse in giudicato, sempre rebus sic stantibus, sicché il giudice successivamente adito per una ennesima revisione delle condizioni di divorzio non può procedere ad una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività della statuizione assunta o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere nel giudizio definito pure mediante il ricorso ai mezzi di impugnazione consentiti. Tale principio è stato, in particolare, affermato in una fattispecie in cui questa Corte ha respinto l’impugnazione contro il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta dal coniuge onerato del pagamento di un assegno di mantenimento per la prole, il quale aveva introdotto un nuovo procedimento di revisione dell'assegno, invocando fatti modificativi delle condizioni economiche delle parti, intervenuti prima della conclusione dell’altro procedimento di modifica (Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2020, n. 283). Il medesimo principio trova conferma nella riforma introdotta dal D.L.vo n. 149 del 2022, non applicabile al presente procedimento ratione temporis, ove nel titolo dedicato al “procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”, tra le norme che disciplinano il giudizio di primo grado, vi è l’art. 473 bis.29 c.p.c., il quale stabilisce che «Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici». Nella relazione illustrativa al decreto legislativo citato si dà atto dell’orientamento fino maturato nel tempo, nei termini di seguito evidenziati: «La norma di cui all’articolo 473-bis.29 c.p.c. corrisponde a un principio generalmente riconosciuto nell’ordinamento (pur se sino a oggi, nella complessiva differenziazione dei riti, evidenziato soprattutto per i giudizi di separazione, divorzio, scioglimento delle unioni civili e i procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio) per il quale i provvedimenti, anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica al flusso di rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole (si pensi, tra i molti esempi, alle decisioni relative all’assegno di mantenimento o divorzile, a quelle relative all’assegnazione della casa familiare, alle modalità di affidamento dei figli minori e di mantenimento degli stessi e di quelli anche maggiorenni non economicamente indipendenti) vengono sempre emanati rebus sic stantibus …». In sintesi, le statuizioni conseguenti alla pronuncia di divorzio sono dotate di una stabilità propria del giudicato, che, come tale, copre il dedotto e il deducibile, ma, trattandosi di decisioni destinate ad incidere su rapporti personali ed economici suscettibili di evoluzione e modifica nel corso del tempo, il giudicato opera solo rebus sic stantibus ed è possibile rivedere le condizioni in esso fissate, in modo tale che possano essere adeguate alle nuove situazioni, ma solo per dare rilievo alle sopravvenienze, non potendo altrimenti essere alterata la incontrovertibilità propria della decisione passata in giudicato, che impedisce di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio in virtù di situazioni verificatisi prima che si formasse il giudicato.
Riferimenti Normativi: