Diritto penale
Delitti
27 | 11 | 2024
Gli elementi tipici del delitto di scambio elettorale politico-mafioso
Giulia Faillaci
Con la sentenza n. 43186 dell’11 settembre-27 novembre 2024, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta in merito al delitto di scambio elettorale politico-mafioso.
Secondo il previgente testo normativo, il procacciamento di voti doveva avvenire «mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità». Il condizionamento del voto, dunque, doveva essere attuato attraverso l'impiego del c.d. "metodo mafioso": vale a dire, se non necessariamente mediante minacce o violenze fisiche, comunque sfruttando la capacità intimidatrice che promana dall'esistenza di tal genere di sodalizio, nella consapevolezza di questa capacità da parte della comunità sociale del territorio di riferimento. Questo implicava, in base alla giurisprudenza della Suprema Corte sedimentatasi negli anni, la necessità che il promittente fosse un intraneo alla cosca mafiosa ed agisse in rappresentanza e nell'interesse di questa, spendendone il nome presso il politico od i suoi rappresentanti: solo in questo caso, infatti, il ricorso alle modalità mafiose per l'acquisizione del consenso elettorale poteva dirsi immanente all'illecita pattuizione e la scelta di un simile interlocutore da parte del candidato poteva razionalmente ritenersi determinata dalla fama criminale dello stesso e dalle modalità che, di conseguenza, egli avrebbe adottato per il reclutamento elettorale, occorrendo altrimenti la prova della specifica pattuizione anche di tali metodi di procacciamento del consenso (Cass. pen., sez. VI, 3 marzo 2016, n. 16397). Altrettanto consolidata, poi, era la lettura normativa in punto di prestazione erogata o promessa dal candidato o dai suoi emissari, la quale doveva consistere in denaro od in beni comunque traducibili in valori di scambio immediatamente quantificabili in termini economici, quali i mezzi di pagamento diversi dalla moneta, i preziosi, i titoli o i valori mobiliari, restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma eventuali "utilità" suscettibili di monetizzazione solo in via mediata (tra altre: Cass. pen., sez. II, 17 novembre 2023, n. 51659). A seguito della novella del 2019, invece, il procacciamento di voti penalmente sanzionato non è soltanto quello ottenuto con l'impiego del "metodo mafioso", bensì anche quello, effettivo o promesso, che provenga «da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p.». Si coglie agevolmente, dunque, come la nuova disposizione ampli notevolmente lo spettro delle condotte penalmente rilevanti, spostando il fuoco dell'attenzione — o, meglio, estendendolo — dalle modalità del condizionamento del consenso al profilo soggettivo di chi tale operazione compia o s'impegni a compiere nell'interesse del candidato. Non sfugge, precisa la Suprema Corte, l’esistenza di un precedente di legittimità secondo cui anche la nuova disposizione imporrebbe che, qualora l'intraneo ad una consorteria mafiosa operi uti singulus, l'accordo debba contemplare l'attuazione o la programmazione di un'attività di procacciamento di voti con metodo mafioso (Cass. pen., sez. VI, 12 dicembre 2022, n. 15425). Si tratta di un'opzione esegetica che non può essere condivisa, poiché muove da una premessa non verificata, ovvero quella che la nuova formulazione normativa abbia inteso codificare la precedente giurisprudenza. Così, invece, non è, poiché il nuovo testo ha lasciato intatto il riferimento al "metodo" e vi ha aggiunto quello ai «soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis, c.p.», senza altro specificare. D'altronde, è evidente che una tale interpolazione testuale, se non funzionale all'ampliamento dell'area di penale rilevanza, sarebbe stata del tutto inutile, potendo giungersi al risultato interpretativo della "sentenza Lombardo" già in base al testo normativo anteriore. Peraltro, l'interpretazione qui sostenuta non solo si coniuga senza forzature con la maggiore ampiezza semantica del nuovo testo normativo, ma, anche in chiave assiologica, risulta coerente con la natura di reato di pericolo della fattispecie incriminatrice in esame, rendendola maggiormente idonea ad impedire ogni tipo di contatto in ambito elettorale con soggetti intranei a sodalizi mafiosi, nella ragionevole probabilità che costoro, se sollecitati od assecondati a farlo, svolgano l'attività di orientamento del voto con le modalità comportamentali tipiche del loro status, derivando essenzialmente da quest'ultimo la loro capacità di condizionamento dell'altrui volontà. La modifica normativa del 2019, inoltre, è intervenuta anche su altri aspetti qualificanti della fattispecie. Tanto vale, anzitutto, per quel che attiene alla remunerazione del mafioso. Secondo il testo previgente, infatti, essa consisteva nella «erogazione o (...) promessa di erogazione di denaro o di altra utilità». Oggi, invece, rileva anche il procacciamento di voti realizzato o promesso, in alternativa, «in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa» da parte del candidato. Se, dunque, neppure nella vigenza del testo normativo precedente era necessario che la dazione o la promessa fossero effettuate in favore del clan mafioso nel suo complesso e non soltanto del singolo agente per conto di esso, non contenendo la legge l'indicazione di uno specifico destinatario, tanto deve ritenersi a maggior ragione in base alla norma attuale, in cui nulla è stato aggiunto in ordine al destinatario della prestazione e la disponibilità in favore della consorteria mafiosa nel suo complesso è prevista quale forma di remunerazione alternativa rispetto all'erogazione di denaro od alla relativa promessa. Infine, l'ulteriore novum normativo immediatamente incidente sulla vicenda in esame è quello relativo all'utilità oggetto dell'erogazione o della promessa in alternativa al danaro. Se il vecchio testo, infatti, parlava di «altra utilità», per il nuovo rileva, invece, «qualunque altra utilità». Anche questa interpolazione, altrimenti inutile, non può spiegarsi se non con l'intento del legislatore — in coerenza, del resto, con la ragione di tutto l'intervento normativo nel suo complesso — di ampliare il novero delle condotte penalmente significative, ricomprendendovi qualsiasi effetto vantaggioso e superando, quindi, la precedente giurisprudenza per la quale potevano rilevare, sotto il profilo in esame, soltanto i beni traducibili in valori di scambio immediatamente quantificabili in termini economici.
Riferimenti Normativi: