Diritto penale
Delitti
26 | 11 | 2024
Violenza sessuale e assenza del consenso
Giulia Faillaci
Con la sentenza n. 42970 del 14 ottobre-26 novembre 2024, la terza
sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che integra l'elemento
oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva
della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza
di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in
essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della
persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della
materialità degli atti compiuti sulla sua persona (Cass. pen., sez. III, 23
giugno 2016, n. 22127).
Quanto all'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, è sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali a suo carico; ne consegue che è irrilevante l'eventuale errore sull'espressione del dissenso anche ove questo non sia stato esplicitato, potendo semmai fondarsi il dubbio sulla ricorrenza di un valido elemento soggettivo solamente nel caso in cui l'errore si fondi sul contenuto espressivo, in ipotesi equivoco, di precise e positive manifestazioni di volontà promananti dalla palle offesa (Cass. pen., sez. III, 9 marzo 2016, n. 4959). Possono, quindi, essere ricondotte al concetto di violenza sessuale non solo azioni che violano la libertà e la integrità sessuale della persona offesa attraverso comportamenti realizzati contro la volontà di questa, in violazione pertanto del dissenso manifestato da detta parte, ma anche azioni compiute in un contesto in cui la condotta sia realizzata in assenza di un atto, sia pur implicito o tacito, di disposizione del bene integrità sessuale. Nel caso di specie, i giudici del merito hanno ritenuto la effettività delle condotte di violenza sessuale compiute ai danni della persona offesa, essendo stata costei indotta, con inganno consistito nella falsa dichiarazione di avere un particolare prurito nelle parti intime, accompagnata dalla dichiarazione di false generalità e dello svolgimento di una falsa attività lavorativa, a compiere atti sessuali, visitando l'imputato in area genitale, toccandolo nella zona interessata e così provocando in quest'ultimo uno stato di eccitazione sessuale. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare come nel concetto di atto sessuale possano essere ricomprese anche tutte quelle condotte, quale che ne sia la obiettiva materialità, volte alla soddisfazione della concupiscenza dell'agente comportanti, attraverso un coinvolgimento fisico non necessariamente riferito ad ambedue i soggetti del reato, la violazione della integrità e della libertà sessuale della persona offesa (Cass. pen., sez. III, 23 giugno 2016, n. 22127).
In altri termini, il reato di cui all'art. 609-bis c.p., è posto a presidio della libertà personale dell'individuo che deve poter compiere atti sessuali in assoluta autonomia e libertà, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima, anche se attuata con l'inganno. La libertà sessuale, quale espressione della personalità dell'individuo, trova, infatti, la sua più alta forma di tutela nella proclamazione della inviolabilità assoluta dei diritti dell'uomo, riconosciuti e garantiti dalla Repubblica in ogni formazione sociale (art. 2, Cost.), e nella promozione del pieno sviluppo della persona che la Repubblica assume come compito primario (art. 3, comma 2, Cost.). La libertà di disporre del proprio corpo a fini sessuali è dunque assoluta e incondizionata e non incontra limiti nelle diverse intenzioni che l'altra persona possa essersi prefissa (Cass. pen., sez. III, 28 ottobre 2014, n. 21020).