Diritto penale
Delitti
22 | 11 | 2024
Violenza sessuale: lo «stato di tanatosi» in cui versa la vittima al momento del rapporto sessuale non equivale a consenso
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 42821 del 14 ottobre-22 novembre 2024, la
terza sezione penale della Corte di Cassazione, intervenendo in tema di violenza
sessuale, ha affermato che lo "stato di tanatosi" in cui versa la
vittima al momento del rapporto sessuale – cosi come indicato dal giudice di
appello facendo ricorso ad una terminologia propria degli animali (che per un
riflesso caratteristico e autoconservativo si fingono morti per non attirare
l'attenzione dei predatori) ed utilizzato, nel contesto, per descrivere una
condizione di assoluta passività della donna – non esclude la costrizione
esercitata dall'imputato, trattandosi di due atteggiamenti riferiti
rispettivamente alla vittima e all'imputato, il primo dei quali, lungi
dall'essere manifestazione di un comportamento collaborativo è esso stesso
conseguenza evidente di una condotta violenta subita contro la propria volontà.
La Suprema Corte ha inoltre dato continuità al costante ed
uniforme orientamento secondo cui integra l'elemento oggettivo del reato di
violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà
ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di
dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del
consenso, non espresso neppure in forma tacita,
della persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza
della materialità degli atti compiuti sulla sua persona (tra le tante, Cass.
pen., sez. III, 23 giugno 2016, n. 22127; in termini conformi anche Cass. pen.,
sez. III, 5 ottobre 2017, n. 2400).
Il dissenso della vittima costituisce un requisito implicito
della fattispecie e, pertanto, il dubbio sulla sua sussistenza investe la
configurabilità del fatto-reato e non la verifica della presenza di una causa
di giustificazione (Cass. pen., sez. III, 19 giugno 2018, n. 52835).
Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, è sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali a suo carico; ne consegue che è irrilevante l'eventuale errore sull'espressione del dissenso anche ove questo non sia stato esplicitato, potendo semmai fondarsi il dubbio sulla ricorrenza di un valido elemento soggettivo solamente nel caso in cui l'errore si fondi sul contenuto espressivo, in ipotesi equivoco, di precise e positive manifestazioni di volontà promananti dalla parte offesa (Cass. pen., sez. III, 9 marzo 2016, n. 49597).
La stessa esimente putativa del consenso dell'avente diritto non è configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l'errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale (Cass. pen., sez. III, 5 ottobre 2017, n. 2400).
Riferimenti Normativi: