Diritto penale

Delitti

22 | 11 | 2024

Violenza sessuale: lo «stato di tanatosi» in cui versa la vittima al momento del rapporto sessuale non equivale a consenso

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 42821 del 14 ottobre-22 novembre 2024, la terza sezione penale della Corte di Cassazione, intervenendo in tema di violenza sessuale, ha affermato che lo "stato di tanatosi" in cui versa la vittima al momento del rapporto sessuale – cosi come indicato dal giudice di appello facendo ricorso ad una terminologia propria degli animali (che per un riflesso caratteristico e autoconservativo si fingono morti per non attirare l'attenzione dei predatori) ed utilizzato, nel contesto, per descrivere una condizione di assoluta passività della donna – non esclude la costrizione esercitata dall'imputato, trattandosi di due atteggiamenti riferiti rispettivamente alla vittima e all'imputato, il primo dei quali, lungi dall'essere manifestazione di un comportamento collaborativo è esso stesso conseguenza evidente di una condotta violenta subita contro la propria volontà.

La Suprema Corte ha inoltre dato continuità al costante ed uniforme orientamento secondo cui integra l'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non  espresso neppure in forma tacita, della persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona (tra le tante, Cass. pen., sez. III, 23 giugno 2016, n. 22127; in termini conformi anche Cass. pen., sez. III, 5 ottobre 2017, n. 2400).

Il dissenso della vittima costituisce un requisito implicito della fattispecie e, pertanto, il dubbio sulla sua sussistenza investe la configurabilità del fatto-reato e non la verifica della presenza di una causa di giustificazione (Cass. pen., sez. III, 19 giugno 2018, n. 52835).

Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, è sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali a suo carico; ne consegue che è irrilevante l'eventuale errore sull'espressione del dissenso anche ove questo non sia stato esplicitato, potendo semmai fondarsi il dubbio sulla ricorrenza di un valido elemento soggettivo solamente nel caso in cui l'errore si fondi sul contenuto espressivo, in ipotesi equivoco, di precise e positive manifestazioni di volontà promananti dalla parte offesa (Cass. pen., sez. III, 9 marzo 2016, n. 49597).

La stessa esimente putativa del consenso dell'avente diritto non è configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l'errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale (Cass. pen., sez. III, 5 ottobre 2017, n. 2400).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 609 bis, c.p.