Diritto penale
Delitti
24 | 06 | 2021
L’accertamento della veridicità della notizia quale presupposto per l’operatività della scriminante putativa del diritto di cronaca nel reato di diffamazione
Giulia Faillaci
La quinta sezione penale della Corte
di Cassazione, con sentenza n. 24818 del 12 novembre 2020 (dep. 24 giugno 2021),
è tornata ad occuparsi del delicato rapporto tra il reato di diffamazione di
cui all’art. 595 c.p. e la scriminante del diritto di cronaca ex art. 51 c.p.,
con particolare riferimento alla scriminante putativa in presenza del
presupposto della veridicità della notizia.
Preliminarmente, i giudici di
legittimità hanno ricordato che la giurisprudenza è ormai consolidata in merito
ai requisiti caratterizzanti il necessario bilanciamento degli interessi in
conflitto ai fini dell’operatività della scriminante del diritto di cronaca, individuati,
per un verso, in quello sociale all’informazione e, per altro verso, nella continenza
del linguaggio e nella verità del fatto narrato.
Una delle ragioni fondanti
dell'esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva dell’altrui
reputazione viene individuata proprio nell'interesse generale alla conoscenza
del fatto nel momento storico e, quindi, neII’attitudine dell’informazione a
contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che il cittadino
possa liberamente orientare le proprie scelte nel campo della formazione
sociale, culturale e scientifica (Cass. pen., sez. V, 11 maggio 2012, n. 39503;
Cass. pen., sez. V, 30 novembre 2018, n. 2092).
È pacifico, inoltre, che l’esercizio
del diritto di cronaca ha efficacia scriminante riguardo al fatto diffamatorio,
a condizione che la notizia divulgata, oltre che socialmente rilevante e
descritta con continenza espressiva, sia vera, nel senso che questa deve essere
riportata in modo completo (Cass. pen., sez. V, 4 novembre 2010, n. 44024;
Cass. pen., sez. V, 1 luglio 2008, n. 31392).
In tal caso, ove la notizia dal
contenuto diffamatorio presenti profili di interesse pubblico all'informazione,
in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione, il
diritto di cronaca prevale anche sul rispetto deII’altrui reputazione (Cass.
pen., sez. V, 16 dicembre 2004, n. 4009).
L’indirizzo in esame risulta,
peraltro, conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell'uomo, secondo cui l'incriminazione della diffamazione, intesa quale
interferenza rispetto alla libertà di espressione, si pone in contrasto con l’art.
10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, a meno che non sia
"prescritta dalla Iegge", non persegua uno o più degli obiettivi
legittimi, ex art. 10 § 2 e non sia "necessaria in una società democratica".
Quanto all’esimente putativa del
diritto di cronaca, si configura qualora emergano gli estremi di un incolpevole
e involontario errore percettivo del giornalista sulla corrispondenza al vero
del fatto esposto (Cass. pen., sez. V, 9 luglio 2004, n. 37435).
Ai fini dell’operatività della
scriminante è necessario che il giornalista abbia assolto all’obbligo di
esaminare, controllare e verificare quanto oggetto della sua narrativa (Cass. pen.,
sez. V, 9 marzo 2006, n. 25003); al contrario, l’esimente putativa non potrà
essere affermata in ragione del presunto elevato livello di affidabilità della
fonte se il cronista non ha provveduto a sottoporre al dovuto controllo la
notizia (Cass. pen., sez. V, 5 marzo 2010, n. 23695).
È comunque necessario che il giornalista non solo abbia esaminato i fatti narrati ma sia anche in grado di offrire la prova dell’effettività delle verifiche svolte per valutare l’attendibilità della notizia.
Quindi, concludono i giudici di legittimità, l’esimente putativa del diritto di cronaca può essere invocata in caso di affidamento del giornalista su quanto riferito dalle sue fonti informative, non solo se abbia proceduto a verificare i fatti narrati, ma quando abbia offerto prova della cura posta negli accertamenti svolti per stabilire la veridicità dei fatti.
Riferimenti Normativi: