Diritto processuale civile
Processo di cognizione
14 | 11 | 2024
Per le Sezioni Unite, nel procedimento di correzione degli errori materiali non può procedersi alla liquidazione delle spese processuali
Giovanna Spirito
Con sentenza n. 29432 del 14 novembre 2024, le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione ha affermato che, nel procedimento di correzione
degli errori materiali, ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., in quanto di natura
sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di
contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal
provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non
essendo configurabile in alcun caso una situazione di soccombenza, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 91 c.p.c., neppure nella ipotesi in cui la
parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, opponga resistenza
all’istanza.
È stato così sopito un contrasto giurisprudenziale tra un orientamento assolutamente prevalente e uno decisamente minoritario. Secondo un primo orientamento, nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 ss. e 391-bis c.p.c., non è in alcun caso ammessa una statuizione sulle spese processuali. Trattasi dell’indirizzo tradizionale da gran tempo radicato, e ancora di recente più volte confermato, nella giurisprudenza della Corte, al punto da essere spesso tralaticiamente argomentato per lo più con rinvio ai precedenti nei quali il principio è stato inizialmente affermato. Esso si fonda sulle seguenti argomentazioni: il procedimento di correzione di errori materiali, disciplinato dagli art. 287 ss. c.p.c., non ha natura giurisdizionale, bensì amministrativa; anche quando viene instaurato ad iniziativa di una sola parte, non implica l'affermazione di un diritto nei confronti dell'altra o delle altre parti; dà luogo ad un mero incidente del giudizio in cui il provvedimento da correggere è stato pronunciato, che non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta, in quanto è diretta esclusivamente ad emendare un difetto di formulazione esteriore dell'atto scritto rispetto al suo contenuto, nel caso in cui questo sia palese sulla base della sua sola lettura; l'ordinanza di correzione non ha dunque natura decisoria, perché non incide sul contenuto concettuale del provvedimento oggetto della correzione e non realizza mai una statuizione sostitutiva di quella contenuta nel provvedimento corretto; non ha, quindi, rispetto ad essa alcuna autonoma rilevanza, ripetendo, invece, da essa medesima la sua validità, così da non esprimere un suo proprio contenuto precettivo rispetto al regolamento degli interessi in contestazione; nessun rilievo può attribuirsi, perciò, all'eventuale contrasto delle parti in ordine alla sussistenza o meno dell'errore materiale, trattandosi in ogni caso di provvedimento di carattere non contenzioso tendente unicamente ad adeguare la formula esteriore dell'atto rispetto al suo contenuto; il provvedimento di correzione non è impugnabile; in virtù del disposto dell'art. 288, comma 4, c.p.c., è infatti il provvedimento corretto che, relativamente alle parti corrette, può essere impugnato con lo specifico mezzo di gravame per questo di volta in volta previsto, decorrendo il relativo termine dalla data della notificazione dell'ordinanza di correzione; trattandosi di procedimento in camera di consiglio, non contenzioso, ma in materia di giurisdizione volontaria, non è suscettibile di determinare una posizione di soccombenza. Secondo l’orientamento minoritario, infatti, ferma l’inammissibilità di una statuizione sulle spese in caso di istanza congiunta o non opposta, ad essa invece occorre far luogo ove sorga contrasto in ordine all’ammissibilità o alla fondatezza dell’istanza di correzione. Ciò essenzialmente sulla base di argomenti diretti a rivedere il significato e il fondamento logico dei due presupposti tradizionalmente indicati come necessari perché si abbia soccombenza ai fini della pronuncia sulle spese: ossia il carattere «contenzioso» del procedimento al quale tale pronuncia accede e la natura «giurisdizionale» del provvedimento che lo conclude. Per le Sezioni Unite, se è vero che un contrasto di interessi tra le parti idoneo a configurare il presupposto della soccombenza ex art. 91 c.p.c. può prospettarsi anche rispetto a procedimenti di volontaria giurisdizione ed a struttura camerale, tuttavia ciò non basta a dimostrare che altrettanto possa avvenire nel procedimento di correzione di errore materiale, a ciò ostando le peculiarità di tale procedimento, che non ne consentono una assimilazione non solo ai procedimenti contenziosi, ma neppure ai procedimenti di volontaria giurisdizione. Giova muovere dall’art. 91 c.p.c., primo inciso, a mente del quale «Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa». Si ricavano da tale norma due dati: la condanna alle spese presuppone, anzitutto, la contestuale definizione del procedimento al quale esse si riferiscono; è pronunciata con un provvedimento del giudice che abbia il carattere della definitività, nel senso che deve «chiudere» il processo «davanti a lui»; è pacifico che il riferimento alla sentenza vada inteso come sinonimo o esempio paradigmatico di provvedimento che presenti il carattere della definitività rispetto alla chiusura del processo, o della fase di esso in cui è reso, carattere dunque che può assumere, ovviamente, anche un provvedimento adottato, secondo legge, in forma di ordinanza o di decreto (v. Cass. civ., sez. un., 29 ottobre 2004, n. 20957; Cass. civ., 18 luglio 2002, n. 10417); l’altro presupposto è quello della soccombenza, che assume anche valore di criterio che deve guidare l’individuazione del soggetto onerato delle spese; si tratta di un criterio che dà attuazione al principio chiovendiano secondo cui la necessità di agire o resistere in giudizio non deve andare a danno della parte che ha ragione; esso, dunque, contribuisce altresì a realizzare la pienezza ed effettività del diritto di azione e difesa in giudizio garantito dall’art. 24 Cost. (v. Cass. civ. 10 aprile 2012, n. 5696; Cass. civ. 10 giugno 2011, n. 12893).
Riferimenti Normativi: