Diritto civile

Responsabilità

07 | 11 | 2024

La responsabilità medica derivante esclusivamente dalla carente esecuzione della prestazione del professionista: l’azione di rivalsa nei confronti del medico ritenuto responsabile

Giovanna Spirito

Con ordinanza n. 28542 del 7 novembre 2024, la terza sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di responsabilità medica.

È stato progressivamente chiarito il principio per cui nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico di cui quella si sia avvalsa, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo dev’essere di regola ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del ...

Vuoi continuare a leggere?

Accedi

NJus costituisce uno strumento indispensabile per l'aggiornamento del professionista e per la preparazione di esami e concorsi: i contributi, dal taglio pratico-operativo, si caratterizzano per la eccezionale tempestività e chiarezza espositiva.

Il gruppo di lavoro di NJus, annotando quotidianamente sino a 15 provvedimenti delle Corti Superiori depositati quello stesso giorno, offre una informazione giuridica autorevole e di qualità senza pari.