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Diritto processuale penale

Giudizio

31 | 10 | 2024

Riforma Cartabia: i «fondati motivi» che non consentono la sostituzione della pena detentiva breve

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 40164 del 23-31 ottobre 2024, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha esaminato i criteri per la verifica della prognosi sfavorevole al condannato in relazione alla concedibilità di una delle pene sostitutive richieste.

Come noto, l’art. 58, L. n. 689 del 1981 (rubricato "Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive"), come modificato dal D.L.vo n. 150 del 2022, intervenuto a ristrutturare in modo significativo la disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, stabilisce al comma 1 che «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». A sua volta, l'art. 20-bis c.p., aggiunto dal D.L.vo n. 150 del 2022, indica espressamente che le pene sostitutive (la cui disciplina è declinata nella L. n. 689 del 1981) sono: 1) la semilibertà sostitutiva; 2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sostitutiva. Con riguardo all'assetto normativo precedente alla novella del 2022, la Cassazione ha già precisato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 c.p., prendendo in considerazione, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato» (ex multis, Cass. pen., sez. III, 27 gennaio 2015, n. 19326). Tale principio può essere applicato anche alle pene sostitutive come configurate dal legislatore della riforma, in quanto la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui al citato art. 133 (cfr., in tal senso, Cass. pen., sez. VI, 11 maggio 2023, n. 33027). La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata, quindi, agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, ed il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 c.p., sicché la richiesta di sostituzione della pena detentiva impone al giudice solo di motivare sulle ragioni del diniego (Cass. pen., sez. V, 26 gennaio 2024, n. 17959; Cass. pen., sez. I, 23 aprile 2012, n. 25833; Cass. pen., sez. II, 1° ottobre 1991, n. 7811; Cass. pen., sez. II, 18 giugno 2010, n. 25085). Si tratta di un richiamo normativo volto a sottolineare l'esigenza di soppesare adeguatamente il giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare l'adozione di forme sanzionatorie più corrispondenti e consone alla finalità rieducativa - le pene sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena, in un'ottica di salvaguardia dei beni giuridici penalmente protetti. In altre parole, ci si trova dinanzi ad un esplicito monito normativo diretto al giudice, affinché bilanci adeguatamente in concreto le predette esigenze; un monito che si risolve in un corrispondente obbligo di congrua motivazione. Valga soltanto aggiungere a quanto sinora esposto che, in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, L. 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Cass. pen., sez. I, 17 maggio 2019, n. 35849).

In conclusione, la Suprema Corte ha affermato che, anche successivamente alle modifiche apportate dal D.L.vo n. 150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 c.p., prendendo in considerazione, tra l'altro, la gravità del fatto per il quale è intervenuta condanna, le sue modalità di commissione e la personalità del condannato, per come risulti anche dai precedenti penali. I "fondati motivi" che impongono la non sostituzione della pena, ai sensi dell'art. 58, comma 1, seconda parte, L. n. 689 del 1981, esprimono la necessità di soppesare adeguatamente il giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare l'adozione di forme sanzionatorie più corrispondenti e consone alla finalità rieducativa - le pene sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena, risolvendosi in un obbligo di adeguata e congrua motivazione per il giudice.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 53, l. 24 novembre 1981, n. 689
  • Art. 58, l. 24 novembre 1981, n. 689
  • Art. 20 bis, c.p.
  • Art. 133, c.p.