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Diritto penale

Delitti

31 | 10 | 2024

Usura: tipologie e determinazione del tasso di interesse

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 40272 del 12 settembre-31 ottobre 2024, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che il "tipo usura" è descritto dal legislatore seguendo uno schema a due vie, potenzialmente sovrapponibili.

Il reato, nella sua dimensione istantanea, si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, mentre può giungere a consumazione (non coincidente con il perfezionamento) con l'integrale adempimento dell'obbligazione illecita contratta, perché le restituzioni onerose, che seguono il piano di ammortamento pattuito in esecuzione del negozio usurario, compongono il fatto lesivo penalmente rilevante. Le due fattispecie hanno in comune l'induzione della vittima alla pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile; ma mentre una resta caratterizzata dal conseguimento effettivo del profitto illecito (reato di danno), l'altra resta perfezionata con la mera accettazione delle condizioni giugulatorie (reato di pericolo). Si tratta, ipotesi non certo isolata nel panorama della tecnica della incriminazione di condotte connotate da potente disvalore sociale, di una norma a più fattispecie, con la quale il legislatore del 1930 ha inteso coprire ogni possibile variabile dell'agire creditizio biasimato. Nella prima, il verificarsi dell'evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già ad effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all'eventuale rateizzazione del debito, bensì ad elemento costitutivo dell'illecito, il quale, nel caso di integrale adempimento dell'obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito. Nella seconda, invece, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione rimasta inadempiuta (Cass. pen., sez. II, 4 giugno 2014, n. 37693; Cass. pen., sez. II, 2 luglio 2010, n. 33871; Cass. pen., sez. fer., 19 agosto 2010, n. 32362; Cass. pen., sez. II, 12 giugno 2007, n. 26553; Cass. pen., sez. II, 10 dicembre 2003, n. 11837). L'esecuzione della prestazione da parte del debitore consente poi di assorbire nel reato di danno la fattispecie di pericolo che, nel momento genetico dell'obbligazione, viveva in piena autonomia (Cass. pen., sez. II, n. 11837/2004 cit.).

La Suprema Corte, poi, ha ricordato come la storia dell'usura, oggetto di naturalistica riprovazione, in quanto manifestazione di cupidigia e sopraffazione della parte meno provveduta – sconosciuta nella sua dimensione criminale fino al diritto intermedio, per come influenzato dal diritto canonico (codice pontificio, parmense, albertino ed estense), e poi ancora estranea alla penalità (principio di libertà degli interessi convenzionali) del codice sardo del 1859 e di quello dalla marcata impronta liberale del 1889 – resta influenzata da connotati etico confessionali evidentemente influenti sulle scelte di politica criminale, che ne hanno determinato nei secoli la rilevanza solo civile (diritto romano, intermedio e codificazioni liberali post illuministiche) od anche criminale (diritto canonico, codice penale del 1930, novella del 1996). Ciò nonpertanto, non può oggi ritenersi che le vicende civilistiche del credito possano influenzare l'integrazione del "tipo", che resta scolpito nelle parole che lo identificano nella sua duplice morfologia, di reato di pericolo (promessa di interessi sopra soglia) o di danno (corresponsione degli stessi).

È stato più volte arato il tema delle spese da calcolare al fine di individuare il tasso in concreto praticato in quella che viene definita "usura bancaria". Si tratta del noto filone che riguarda l'inclusione della "commissione di massimo scoperto", che accompagna il superamento del fido concesso dall'istituto creditore (tra le tante, si segnalano Cass. civ., sez. II, 22 luglio 2010, n. 28743; Cass. civ., sez. II, 19 dicembre 2011, n. 46669; Cass. civ., sez. II, 3 luglio 2014, n. 28928; Cass. civ., sez. II, 6 ottobre 2022, n. 46528) e le spese correlate alla erogazione (polizze assicurative, fideiussorie etc.), che il debitore deve sopportare per accedere al piano di finanziamento. La Suprema Corte ritiene che il testo dell'art. 644, comma 4, c.p. "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo, e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito", esclude dal calcolo degli interessi solo le spese per imposte e tasse che siano collegate alla "erogazione" del credito (es. bollo sulla cambiale o spese di registrazione del contratto, che nella fattispecie certamente non consentono di abbattere il tasso in misura efficacemente rilevante o, almeno, non sono così valorizzate nei motivi di ricorso). Le detrazioni tributarie indicate dal debitore nella denunzia dei redditi e le uscite tributarie del creditore (es. ritenute d'acconto) non appaiono "spese" collegate al momento genetico del credito, quanto piuttosto conseguenze – ad imputazione peraltro soggettiva – della stipulazione. Un effetto dell'atto, insomma, non un suo elemento accessorio, richiamando la distinzione tra atto e rapporto. Del resto, apparirebbe anche in conflitto con i principi di tipicità della incriminazione, tassatività del precetto, eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e ragionevolezza, una norma che facesse dipendere l'incriminazione dalle capacità contributive dell'agente o dell'offeso. Ciò che rileva infatti è l'obiettiva misura degli interessi e delle spese richieste dal creditore, che a questi si aggiungono, senza che il calcolo possa risentire del precipitato effettuale (peraltro soggettivo) degli interessi sulle parti del contratto di finanziamento.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 644, c.p.