Diritto penale
Delitti
31 | 10 | 2024
Usura: tipologie e determinazione del tasso di interesse
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 40272 del 12 settembre-31 ottobre 2024, la
seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che il "tipo
usura" è descritto dal legislatore seguendo uno schema a due vie,
potenzialmente sovrapponibili.
Il reato, nella sua dimensione istantanea, si perfeziona con
la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi
usurari, mentre può giungere a consumazione (non coincidente con il
perfezionamento) con l'integrale adempimento dell'obbligazione illecita
contratta, perché le restituzioni onerose, che seguono il piano di ammortamento
pattuito in esecuzione del negozio usurario, compongono il fatto lesivo
penalmente rilevante. Le due fattispecie hanno in comune l'induzione della
vittima alla pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in
corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile; ma mentre
una resta caratterizzata dal conseguimento effettivo del profitto illecito
(reato di danno), l'altra resta perfezionata con la mera accettazione delle
condizioni giugulatorie (reato di pericolo). Si tratta, ipotesi non certo
isolata nel panorama della tecnica della incriminazione di condotte connotate
da potente disvalore sociale, di una norma a più fattispecie, con la quale il
legislatore del 1930 ha inteso coprire ogni possibile variabile dell'agire
creditizio biasimato. Nella prima, il verificarsi dell'evento lesivo del
patrimonio altrui si atteggia non già ad effetto del reato, più o meno esteso
nel tempo in relazione all'eventuale rateizzazione del debito, bensì ad
elemento costitutivo dell'illecito, il quale, nel caso di integrale adempimento
dell'obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito. Nella
seconda, invece, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto
o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola
accettazione dell'obbligazione rimasta inadempiuta (Cass. pen., sez. II, 4
giugno 2014, n. 37693; Cass. pen., sez. II, 2 luglio 2010, n. 33871; Cass.
pen., sez. fer., 19 agosto 2010, n. 32362; Cass. pen., sez. II, 12 giugno 2007,
n. 26553; Cass. pen., sez. II, 10 dicembre 2003, n. 11837). L'esecuzione della
prestazione da parte del debitore consente poi di assorbire nel reato di danno
la fattispecie di pericolo che, nel momento genetico dell'obbligazione, viveva
in piena autonomia (Cass. pen., sez. II, n. 11837/2004 cit.).
La
Suprema Corte, poi, ha ricordato come la storia dell'usura, oggetto di
naturalistica riprovazione, in quanto manifestazione di cupidigia e
sopraffazione della parte meno provveduta – sconosciuta nella sua dimensione
criminale fino al diritto intermedio, per come influenzato dal diritto canonico
(codice pontificio, parmense, albertino ed estense), e poi ancora estranea alla
penalità (principio di libertà degli interessi convenzionali) del codice sardo
del 1859 e di quello dalla marcata impronta liberale del 1889 – resta
influenzata da connotati etico confessionali evidentemente influenti sulle
scelte di politica criminale, che ne hanno determinato nei secoli la rilevanza
solo civile (diritto romano, intermedio e codificazioni liberali post
illuministiche) od anche criminale (diritto canonico, codice penale del 1930,
novella del 1996). Ciò nonpertanto, non può oggi ritenersi che le vicende
civilistiche del credito possano influenzare l'integrazione del
"tipo", che resta scolpito nelle parole che lo identificano nella sua
duplice morfologia, di reato di pericolo (promessa di interessi sopra soglia) o
di danno (corresponsione degli stessi).
È stato più volte arato il tema delle spese da calcolare al fine di individuare il tasso in concreto praticato in quella che viene definita "usura bancaria". Si tratta del noto filone che riguarda l'inclusione della "commissione di massimo scoperto", che accompagna il superamento del fido concesso dall'istituto creditore (tra le tante, si segnalano Cass. civ., sez. II, 22 luglio 2010, n. 28743; Cass. civ., sez. II, 19 dicembre 2011, n. 46669; Cass. civ., sez. II, 3 luglio 2014, n. 28928; Cass. civ., sez. II, 6 ottobre 2022, n. 46528) e le spese correlate alla erogazione (polizze assicurative, fideiussorie etc.), che il debitore deve sopportare per accedere al piano di finanziamento. La Suprema Corte ritiene che il testo dell'art. 644, comma 4, c.p. "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo, e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito", esclude dal calcolo degli interessi solo le spese per imposte e tasse che siano collegate alla "erogazione" del credito (es. bollo sulla cambiale o spese di registrazione del contratto, che nella fattispecie certamente non consentono di abbattere il tasso in misura efficacemente rilevante o, almeno, non sono così valorizzate nei motivi di ricorso). Le detrazioni tributarie indicate dal debitore nella denunzia dei redditi e le uscite tributarie del creditore (es. ritenute d'acconto) non appaiono "spese" collegate al momento genetico del credito, quanto piuttosto conseguenze – ad imputazione peraltro soggettiva – della stipulazione. Un effetto dell'atto, insomma, non un suo elemento accessorio, richiamando la distinzione tra atto e rapporto. Del resto, apparirebbe anche in conflitto con i principi di tipicità della incriminazione, tassatività del precetto, eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e ragionevolezza, una norma che facesse dipendere l'incriminazione dalle capacità contributive dell'agente o dell'offeso. Ciò che rileva infatti è l'obiettiva misura degli interessi e delle spese richieste dal creditore, che a questi si aggiungono, senza che il calcolo possa risentire del precipitato effettuale (peraltro soggettivo) degli interessi sulle parti del contratto di finanziamento.
Riferimenti Normativi: