Diritto processuale penale
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
04 | 06 | 2021
I limiti imposti alla disciplina MAE dai principi di assistenza materna e familiare costituzionalmente garantiti
Giacomo Zurlo
Con sentenza del 3 giugno 2021 (dep. 4 giugno 2021), n. 22124
la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato il principio
secondo cui, nell’ambito della disciplina del Mandato di Arresto Europeo (MAE),
la tutela della madre non può ritenersi circoscritta alla sola previsione del
motivo obbligatorio di rifiuto alla consegna di cui alla L. 22 aprile 2005, n.
69, art. 18, comma 1, lett. p); ove questo non risulti operante, infatti, occorrerà
ugualmente verificare se l’ordinamento dello stato richiedente riconosca, una
volta disposta la consegna, adeguate condizioni di trattamento detentivo, tali
da escludere che l’interessata possa essere sottoposta a condizioni
incompatibili con la tutela della condizione di madre.
In linea generale, la L. n. 69 del 2005, art. 18, commi 1, lett.
p), prevede un motivo di rifiuto obbligatorio della consegna nel caso in cui la
persona richiesta sia madre di prole di età inferiore a tre anni con lei
convivente.
Il fatto che non operi il motivo di rifiuto della consegna,
però, non esclude che l’esecuzione del MAE debba essere ugualmente subordinata
alla verifica della sussistenza di adeguate garanzie che rendano il regime
cautelare applicabile nello stato richiedente compatibile con la tutela delle
madri e dei minori.
Invero, si tratta di un’esigenza che è stata già riconosciuta
in precedenti pronunce di legittimità, sia pur con riguardo ad ipotesi
estradizionali; la Suprema Corte, più di recente, ha precisato che
l’estradizione potrà essere disposta, ai sensi dell’art. 705 c.p.p., solo
previa verifica che lo specifico trattamento penitenziario cui sarebbe
sottoposta l’estradanda madre consenta la salvaguardia dell’integrità psicofisica
del minore (Cass. pen., sez. VI, 11 dicembre 2019, n. 1677).
Qualora la legislazione dello stato richiedente non contempli
alcuna tutela del diritto dei figli a non essere privati del ruolo della madre,
secondo modalità comparabili a quelle previste dall’ordinamento interno, si
porrebbe il fondato dubbio dell’incompatibilità di tali previsioni con i
principi – anche di rilievo costituzionale (artt. 29, 30 e 31 Cost.) – che nel
nostro ordinamento salvaguardano l’integrità psicofisica del minore, oltre che
dello stesso genitore e dell’intera famiglia.
Nel caso in cui l’ordinamento estero non garantisca
adeguatamente la posizione dei figli di madri detenute – così ledendo i diritti
previsti a tutela dell’individuo e della famiglia sia dalla Costituzione che dalla
CEDU – si imporrebbe il rifiuto della consegna quanto meno ai sensi della L. n.
69 del 2005, art. 2.; al contempo, il disconoscimento di istituti a tutela
delle detenute madri ben potrebbe dal luogo a vere e proprie forme di trattamenti
inumani e degradanti, rendendo così operante il motivo di rifiuto della
consegna disciplinato dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. h).
In tale contesto – osserva la Corte – assume valore di parametro di riferimento il dettato dell’art. 275, comma 4, c.p.p., lì dove prevede il divieto di disporre la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di età non superiore a sei anni (se non a fronte di eccezionali esigenze cautelari). Si tratta, infatti, di una previsione avente valore generale, nella misura in cui individua i limiti entro i quali il diritto del minore deve prevale rispetto alle esigenze di repressione dei reati.
Secondo i giudici di legittimità, dunque, il MAE emesso nei confronti di madre di prole di età compresa tra tre e sei anni, impone un’approfondita verifica in ordine alle condizioni di detenzione, dovendosi accertare se il paese richiedente preveda meccanismi di tutela comunque funzionali a salvaguardare l’integrità psicofisica del minore, oltre che dello stesso genitore e della famiglia, secondo un modello analogo a quello stabilito dalla corrispondente normativa italiana in materia, in modo tale da escludere che l’applicazione della misura cautelare si risolva in un trattamento inumano degradante per la madre, nella misura in cui viene privata del rapporto con i figli e del loro accudimento, nonché di una lesione del diritto dei figli a ricevere la necessaria assistenza materna e familiare costituzionalmente garantiti.
Riferimenti Normativi: