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Diritto penale

Delitti

24 | 10 | 2024

La tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale delle donne

Beatrice Gregorini Mastrangelo

La prima sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo, nella causa B. B. contro Slovacchia n. 48587/21 del 24 ottobre 2024, ha affrontato il tema della tratta di esseri umani, denunciando la mancata adozione delle misure di acquisizione delle prove, acquisizione che si rende necessaria per la «comprensione dei molti modi sottili in cui un individuo può cadere sotto il controllo di un altro».

La Corte EDU ha, in particolar modo, notato, con preoccupazione, l’inefficace identificazione delle vittime della tratta di persone, posto che gli Stati, nel più dei casi, non tengono adeguatamente conto delle situazioni di maggiore vulnerabilità. Non si tiene adeguatamente conto, ovvero, che la tratta di persone coinvolge passivamente sempre più le donne (e quasi sempre donne giovani e moralmente fragili) ai fini di sfruttamento sessuale.

Riprendendo gli studi del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (GRETA), «fino al 60% delle vittime della tratta di esseri umani [proviene] dalla comunità rom, […] la forma più frequente di sfruttamento [è] la prostituzione forzata, […] la maggior parte delle vittime [sono] donne tra i 19 e i 35 anni, prevalentemente da zone colpite dalla disoccupazione e da famiglie vulnerabili, […] un numero considerevole di vittime [dipende] dai sussidi sociali».

Tenendo bene a mente questi dati, chiarisce la Corte, si fa necessario un intervento dei pubblici poteri atto a combattere la tratta degli esseri umani attraverso sanzioni effettive, efficaci, proporzionate e dissuasive, in primo luogo, e attraverso il sostegno, la riabilitazione e la reintegrazione delle vittime, in secondo luogo. In questo senso non si può trascurare l’elemento dello sfruttamento sessuale femminile che costituisce un problema in più nel generale tema della tratta di esseri umani. Il dato più sofferente - fanno emergere i giudici di Strasburgo - è la molteplicità delle condanne clementi inflitte ai trafficanti, che muovono nel senso di un indebolimento degli sforzi per combattere la tratta di esseri umani e lo sfruttamento e il maltrattamento che caratterizzano queste pratiche di circolazione. Si rende necessario da parte della polizia e dei pubblici ministeri un uso più esteso di tecniche di indagine speciale: «ciò aumenterebbe l'efficienza delle indagini e […] il successo dell'azione penale per i reati di tratta di esseri umani». A ciò è strettamente collegata, altresì, l’esigenza di formazione e specializzazione di investigatori, pubblici ministeri e giudici. La Corte ribadisce inoltre – sulla scia della sua consolidata giurisprudenza (vedere VCL e AN contro Regno Unito, nn. 77587/12 e 74603/12, del 16 febbraio 2021; Krachunova contro Bulgaria, n. 18269/18, del 28 novembre 2023) – che la tratta di esseri umani, indipendentemente dal fatto che sia o meno collegata alla criminalità organizzata, rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 4 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) che sancisce tra i principi e i diritti fondamentali comunitari che «nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù».

«L'articolo 4 della Convenzione stabilisce obblighi positivi per gli Stati contraenti e tra questi rientra l’obbligo procedurale di indagare sulle situazioni di potenziale tratta». Nell’ambito di queste indagini conta, in particolare modo, l’indice della vulnerabilità della vittima, nonché della mancanza di alternative reali o ragionevoli al momento rilevante, tenendo sempre conto, come ricordato, che il più dei fini del traffico di persone è da individuarsi nella realizzazione di reati sessuali, che, in tutto globo, incombono per di più sulla donna e per di più ancora sulla donna vulnerabile e fragile. Faro guida nella lotta contro il traffico e lo sfruttamento della persona è, indubbiamente, altresì, l’articolo 8 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nella parte in cui riconosce che «ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata». «Sforzi limitati per perseguire e condannare i trafficanti» non sono assolutamente sufficienti; tutt’altro, si ha il bisogno di interventi punitivi che illimitatamente tengano conto delle sfaccettature della tratta di esseri umani e delle condizioni di vulnerabilità e di impotenza della vittima. Solo così può intraprendersi la strada per una concreta (e non aleatoria e/o tentata) lotta allo sfruttamento e al traffico della persona. La Corte europea dei diritti dell’uomo richiede consapevolezza degli Stati circa la sensibilità della tematica.