Diritto penale
06 | 08 | 2024
La linea distintiva tra violenza domestica e liti familiari è netta e non consente confusioni
Valerio de Gioia
Con
sentenza n. 32042 dell’8 luglio-6 agosto 2024, la sesta sezione penale della Corte
di Cassazione ha affermato che la modalità relazionale, discriminatoria e
violenta, fondata su umiliazione, controllo, obbligo di subordinazione,
denigrazione, richiamo a stereotipati ruoli di genere assegnati alle donne,
condizionamento manipolatorio fondato su ricatti affettivi agevolati dal
rapporto genitoriale, assenza di contribuzione al mantenimento familiare, consolida
un assetto di potere asimmetrico, dimostrativo della configurabilità del
delitto di maltrattamenti.
Ritenere che le condotte maltrattanti siano le sole lesioni da misurarsi secondo un criterio quantitativo (profilo cronologico e numero di atti), non tiene conto dell'approdo evolutivo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, anche in un'ottica convenzionalmente orientata, ai fini della configurabilità del delitto in esame è necessaria la valorizzazione di tutte le componenti in cui si esprime la violenza, soprattutto quella psicologica ed economica, convergenti nello strutturare una normalizzata relazione di dominazione e controllo della libertà femminile per impedirla nell'ambito di una relazione di coppia o di altro rapporto familiare (così, tra le altre, Cass. pen., sez. VI, 12 marzo 2024, n. 17656; Cass. pen., sez. VI, 30 maggio 2022, n. 27166; Cass. pen., sez. VI, 20 dicembre 2022, n. 28217). La confusione tra maltrattamenti e liti familiari avviene quando non si esamina e, dunque, non si valorizza l'asimmetria di potere e di genere, che connota la relazione, di cui la violenza costituisce la modalità più visibile (v., in motivazione, Cass. pen., sez. VI, 3 luglio 2023, n. 37978; Cass. pen., sez. VI, 12 marzo 2024, n. 26934). Entro tale prospettiva si è affermato, in particolare, che qualificare, in un contesto di coppia o familiare, l'intimidazione, le minacce, l'isolamento, le lesioni, i danneggiamenti, la sottrazione di risorse economiche, il controllo, l'imposizione di ridurre i rapporti sociali, la coercizione, come espressive di un comune "conflitto" perché determinato da ragioni culturali, religiose o affettive, semmai dietro la banalizzazione giustificatrice della gelosia o di eccessi comportamentali, non solo deforma dati oggettivi, ma viola i principi fondamentali dell'ordinamento, a partire dall'art. 3 Cost. che impone di ritenere le donne in una condizione paritaria, giuridica e di fatto, rispetto agli uomini, perché titolari del diritto alla dignità e alla libertà, cioè diritti umani fondamentali e inalienabili, che non possono subire lesioni o limitazioni, neanche occasionali, in base a costrutti sociali o interpretativi fondati sull'accettazione e la normalizzazione della disparità di genere, per come proposta ed incoraggiata dal ricorrente. La linea distintiva tra violenza domestica e liti familiari è netta e non consente confusioni. Si consuma la prima quando un soggetto impedisce ad un altro, in modo reiterato, persino di esprimere un proprio autonomo punto di vista se non con la sanzione della violenza - fisica, psicologica o economica -, della coartazione e dell'offesa e quando la sensazione di paura per l'incolumità (o di rischio o di controllo) riguarda sempre e solo uno dei due, soprattutto attraverso forme ricattatorie o manipolatorie rispetto ai diritti sui figli della coppia, prospettando il loro allontanamento dalla vittima se denuncia o se non soggiace al volere dell'agente. Mentre ricorrono le liti familiari quando le parti sono in posizione paritaria e si confrontano, anche con veemenza, riconoscendo e accettando, reciprocamente, il diritto di ciascuno di esprimere il proprio punto di vista e, soprattutto, nessuno teme l'altro (Cass. pen., sez. VI, 3 luglio 2023, n. 37978; Cass. pen., sez. VI, 22 aprile 2022, n. 19847), perché ciò che costituisce il fondamento della relazione sono la riconosciuta e reciproca parità - economica, psicologica, fisica, eccetera - e la piena libertà. Giustificare le violenze esercitate per la violazione di asseriti obblighi di ruolo, familiare e sociale, da parte della moglie, richiama schemi interpretativi stereotipati e modelli arcaici di relazione tra i generi che non solo non hanno cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico, interno e sovranazionale, ma sono vietati perché fondati sulla diseguaglianza. È giuridicamente errato riconoscere, anche solo come plausibile, la chiave di lettura discriminatoria di avere il diritto di imporre, soprattutto alla presenza dei figli, a fini "educativi", il proprio potere assoluto e sovraordinato sulla moglie che, in quanto donna, non solo è soggetto privo di libertà e diritti, ma obbligata a svolgere compiti di cura e di servizio secondo gli ordini impartiti dal marito, la cui inosservanza determina la legittima conseguenza di sanzioni corporali, con sostanziale richiamo allo ius corrigendi. Innanzitutto detta impostazione contrasta con i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana (artt. 2 e 3), dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, dai Trattati dell'Unione europea secondo i quali l'uguaglianza tra donne e uomini rientra tra i valori sui quali si fonda l'Unione europea e costituisce uno degli obiettivi di questa (TFUE artt. 8, 10 e 19; TUE 2 e 3), dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 21), in quanto lede i diritti inviolabili della persona; ma viola anche il divieto di utilizzo di pregiudizi di genere enunciato dall'art. 12.1 della Convenzione di Istanbul, ratificata senza riserve con L. 27 giugno 2013, n. 77 ("Le parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o sui modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini"), che riprende l'art. 5 della Convenzione per l'eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione delle Donne (Cedaw), ratificata dall'Italia con la L. del 14 marzo 1985, n. 132, oltre che con lo stesso art. 572 c.p. che, secondo l'esegesi costituzionalmente e convenzionalmente orientata adottata dalla Suprema Corte (tra le tante, da ultimo, Cass. pen., sez. VI, 3 luglio 2023, n. 37978), è una norma posta a tutela di diritti umani inalienabili e, per questo, rende illecite le pratiche punitive fondate su una pretesa insubordinazione femminile ad obblighi familiari o coniugali di qualsiasi natura ingiunti dall'autore (Cass. pen., sez. VI, 12 marzo 2024, n. 26934). Inoltre, l'argomento difensivo conferma che la matrice del reato di violenza domestica ai danni delle donne, come sancito dal Preambolo della Convenzione di Istanbul, è costituita da "una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini ed impedito la loro piena emancipazione" (Cass. pen., sez. VI, 20 dicembre 2022, n. 28217). Attraverso la chiave di lettura offerta dalle richiamate fonti sovranazionali in materia, per come recepita dall'interpretazione giurisprudenziale, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 10959 del 29 gennaio 2016, viene riconosciuto il preciso disegno discriminatorio che guida gli autori dei reati di violenza nei confronti delle donne, il cui nucleo è costituito, non dalla gelosia o da perdita di controllo, ma da deliberati intenti di possesso e dominazione (Cass. pen., sez. VI, 12 marzo 2024, n. 26934; Cass. pen., sez. VI, 30 maggio 2022, n. 27166).
Riferimenti Normativi: