Diritto penale
Delitti
23 | 10 | 2024
Nel delitto di violenza sessuale non rileva il tempo apprezzabile del contatto fisico
Francesco Martin
Con
la sentenza n. 38881 del 25 settembre-23 ottobre 2024 la terza sezione penale
della Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi in merito al reato di
violenza sessuale ex art. 609-bis c.p..
Preliminarmente
la Corte rileva che la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo
d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., può essere dedotta solo
in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi
dell'art. 495, comma 2, c.p.p., sicché il motivo non potrà essere validamente
articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte
attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali
di integrazione probatoria di cui all'art. 507 c.p.p. e da questi sia stato
ritenuto non necessario ai fini della decisione.
Come
già evidenziato in passato, la natura sessuale dell'atto deriva dalla sua
attitudine ad essere oggettivamente valutato, secondo canoni scientifici e
culturali, come erotico, idoneo cioè a incarnare il piacere sessuale o a
suscitarne lo stimolo, a prescindere dal fatto che proprio questo sia lo scopo
dell'agente.
Secondo
la scienza non solo medica, ma anche psicologica, antropologica e sociologica e
in base al comune sentire, i genitali, i glutei ed il seno oggettivamente
esprimono, più di ogni altra parte del corpo ed in modo più naturale, diretto
ed esplicito, la sessualità.
Il
loro volontario toccamento esprime, con rara immediatezza, la natura sessuale
del gesto, sicché, indipendentemente dalle intenzioni del suo autore (del tutto
irrilevanti ai fini della sussistenza del reato), quando ciò avvenga senza il
consenso di chi lo subisce o con l'inganno, viola il diritto dell'individuo di
scegliere liberamente la persona con cui condividere questa parte di sé ed integra
il delitto di cui all'alt. 609-bis c.p..
Il tempo apprezzabile del contatto fra la mano dell'imputato e il gluteo della vittima viene valorizzato non ai fini dell'integrazione della fattispecie obiettiva del reato ma per desumerne la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale.
Difatti, in tema di violenza sessuale, vanno considerati atti sessuali quelli che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona o ad invadere la sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona, abuso di inferiorità fisica o psichica, in essi potendosi ricomprendere anche quelli insidiosi e rapidi, che riguardino zone erogene su persona non consenziente (come ad es. palpamenti, sfregamenti, baci).
Riferimenti Normativi: