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Diritto penale

Delitti

23 | 10 | 2024

Nel delitto di violenza sessuale non rileva il tempo apprezzabile del contatto fisico

Francesco Martin

Con la sentenza n. 38881 del 25 settembre-23 ottobre 2024 la terza sezione penale della Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi in merito al reato di violenza sessuale ex art. 609-bis c.p..

Preliminarmente la Corte rileva che la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, c.p.p., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 c.p.p. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione.

Come già evidenziato in passato, la natura sessuale dell'atto deriva dalla sua attitudine ad essere oggettivamente valutato, secondo canoni scientifici e culturali, come erotico, idoneo cioè a incarnare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dal fatto che proprio questo sia lo scopo dell'agente.

Secondo la scienza non solo medica, ma anche psicologica, antropologica e sociologica e in base al comune sentire, i genitali, i glutei ed il seno oggettivamente esprimono, più di ogni altra parte del corpo ed in modo più naturale, diretto ed esplicito, la sessualità.

Il loro volontario toccamento esprime, con rara immediatezza, la natura sessuale del gesto, sicché, indipendentemente dalle intenzioni del suo autore (del tutto irrilevanti ai fini della sussistenza del reato), quando ciò avvenga senza il consenso di chi lo subisce o con l'inganno, viola il diritto dell'individuo di scegliere liberamente la persona con cui condividere questa parte di sé ed integra il delitto di cui all'alt. 609-bis c.p..

Il tempo apprezzabile del contatto fra la mano dell'imputato e il gluteo della vittima viene valorizzato non ai fini dell'integrazione della fattispecie obiettiva del reato ma per desumerne la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale.

Difatti, in tema di violenza sessuale, vanno considerati atti sessuali quelli che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona o ad invadere la sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona, abuso di inferiorità fisica o psichica, in essi potendosi ricomprendere anche quelli insidiosi e rapidi, che riguardino zone erogene su persona non consenziente (come ad es. palpamenti, sfregamenti, baci).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 609, c.p.