Diritto processuale penale
Ordinamento penitenziario
24 | 10 | 2024
Il differimento dell'esecuzione della pena detentiva per motivi di salute
Giulia Faillaci
Con la sentenza n. 38899 del 12 settembre-24 ottobre 2024, la quinta
sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che le condizioni di
salute del condannato possono incidere sull'esecuzione della pena detentiva
laddove esse siano incompatibili con il regime carcerario.
L'art. 146, comma 3, c.p. obbliga infatti il giudice a differire l'esecuzione della pena nel caso di malattia particolarmente grave per effetto della quale le condizioni di salute del condannato risultino incompatibili con Io stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più ai trattamenti disponibili e alle terapie curative. L'art. 147, comma 1, n. 2, c.p. prevede il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena nel caso in ...
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