Diritto processuale penale
Ordinamento penitenziario
17 | 10 | 2024
Le misure alternative alla detenzione in favore di soggetto condannato per reati ostativi c.d. «di prima fascia»
Giuseppe Molfese
Con sentenza n. 38201 del 26 giugno-17 ottobre 2024, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che , secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la nozione di "ravvedimento", rilevante ai fini dell'accoglimento della richiesta di liberazione condizionale, comprende il complesso dei comportamenti concretamente esteriorizzati dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, i quali siano obiettivamente idonei a dimostrare, sulla base del percorso trattamentale esperito, la convinta revisione critica del soggetto rispetto ai propri trascorsi criminali, e a formulare, quantomeno in termini di qualificata probabilità, un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico circa la futura condotta di vita del medesimo, ispirata alla piena osservanza delle regole dell'ordinamento giuridico-penale, e al conseguente venir meno di ogni profilo di pericolosità sociale (cfr. Cass. pen., sez. I, 24 aprile 2007, n. 18022; Cass. pen., sez. I, 4 febbraio 2009, n. 9001; Cass. pen., sez. I, 17 luglio 2012, n. 34946). La liberazione condizionale può essere concessa a beneficio del condannato che, ai sensi dell'art. 176 c.p., abbia dato prova di «sicuro ravvedimento». Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, tale requisito non può essere confuso con una generica buona condotta tenuta all'interno del carcere, ovvero con la partecipazione all'opera di rieducazione del condannato, perché l'aggettivo «sicuro» deve essere inteso nel significato di una elevata probabilità della conclusione raggiunta (Cass. pen., sez. I, 17 luglio 2012, n. 34946; Cass. pen., sez. V, 18 dicembre 1991, n. 2430), cosicché non è nemmeno sufficiente la mancanza di elementi che giustificano una valutazione negativa, ma occorre la presenza di elementi positivi dai quali desumere la netta scelta di revisione critica operata rispetto al proprio passato, che parta dal riconoscimento degli errori commessi e aderisca a nuovi modelli di vita socialmente accettati (Cass. pen., sez. I, 25 settembre 2015, n. 486; Cass. pen., sez. I, 11 luglio 2014, n. 45042; Cass. pen., sez. I, 29 maggio 2009, n. 26754; Cass. pen., sez. I, 23 novembre 1990, n. 4222). In tale contesto rientra anche il risarcimento del danno, che non viene considerato nella sua funzione oggettiva di reintegrazione patrimoniale, ma che appunto, proprio nel quadro delle manifestazioni di ravvedimento del condannato, viene apprezzato come atto comprovante la fattiva volontà del soggetto di eliminare, o attenuare, le conseguenze dannose del reato commesso. Ne consegue che, da una parte, l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato non può identificarsi con la mancanza assoluta di ogni risorsa economica; e che, d'altra parte, ciò che assume concreta rilevanza è il fatto che il condannato abbia dimostrato un effettivo interessamento nei confronti delle vittime e dei loro familiari e abbia fatto quanto in suo potere per eliminare le conseguenze del delitto da lui commesso (Cass. pen., sez. V, 10 dicembre 2019, n. 11331; Cass. pen., sez. I, 11 dicembre 2019, n. 5132). In tema di misure alternative alla detenzione in favore di soggetto condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia", per effetto delle modifiche apportate all'art.4-bis ord. pen. con D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199, è stato chiarito che non assume rilievo decisivo la collaborazione con l'autorità giudiziaria, essendo demandato al giudice, alla luce della mutata natura della presunzione - divenuta relativa - di mantenimento dei collegamenti con l'organizzazione criminale, la valutazione del percorso rieducativo del condannato e dell'assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso, mediante gli ampliati poteri istruttori di cui all'art. 4-bis, comma 2, ord. pen. (Cass. pen., sez. I, 23 maggio 2023, n. 35682). I benefici penitenziari e le misure alternative alla detenzione possono quindi essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia, ai detenuti e agli internati per i delitti menzionati purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. E, al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta, altresì, la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. Sulla base della nuova disciplina, qualora la persona detenuta presenti, come nel caso di specie, richiesta di liberazione condizionale, essa dovrà allegare specificamente i concreti elementi in base ai quali, anche in via logica, escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo di un loro rispristino (si veda sul punto Cass. pen., sez. I, 14 luglio 2021, n. 33743, la quale, pronunciata nella vigenza della precedente disciplina mantiene intatta la rilevanza delle sue considerazioni anche con riferimento a quella introdotta dalla novella). Dovendo, poi, il giudice, a seguito di tali allegazioni, compiere un esame in concreto degli elementi «individualizzanti» che caratterizzano il percorso rieducativo della persona detenuta, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Cass. pen., sez. V, 28 febbraio 2022, n. 19536).
Riferimenti Normativi: