Diritto processuale civile

15 | 10 | 2024

Spese di lite: nella liquidazione non è possibile scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa che hanno carattere inderogabile; possibile, invece, il superamento dei valori massimi (in casi del tutto eccezionali)

Giovanna Spirito

Con ordinanza n. 26734 del 15 ottobre 2024, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha affermato che, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, liquidando e rideterminando le spese di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, atteso che, in base al disposto dell'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (così, ex multis, Cass. civ. 22 agosto 2018, n. 20920; Cass. civ., 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. civ., 18 marzo 2014, n. 625).

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