Diritto processuale civile
15 | 10 | 2024
Spese di lite: nella liquidazione non è possibile scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa che hanno carattere inderogabile; possibile, invece, il superamento dei valori massimi (in casi del tutto eccezionali)
Giovanna Spirito
Con
ordinanza n. 26734 del 15 ottobre 2024, la sezione tributaria della Corte di
Cassazione ha affermato che, in caso di riforma, totale o parziale, della
sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad un nuovo
regolamento delle spese processuali, liquidando e rideterminando le spese di
entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera,
ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale,
atteso che, in base al disposto dell'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza
del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha
statuito sulle spese (così, ex multis, Cass. civ. 22 agosto 2018, n. 20920;
Cass. civ., 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. civ., 18 marzo 2014, n. 625).
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