Tributario
14 | 10 | 2024
L’efficacia e della natura dell’atto di accertamento con adesione sottoscritto sia dall’Ufficio che dal contribuente
Nicola Tasco
Con
ordinanza n. 26618 del 14 ottobre 2024, la sezione tributaria della Corte di Cassazione
ha affrontato la questione, non nuova nella giurisprudenza di legittimità ed
affrontata con diversità di toni ed in maniera non sempre consonante (cfr.
Cass. civ., n. 4636/2024, n. 14533/2015, n. 10086/2009, n. 20732/2010, n.
20577/2019; di contro, cfr. Cass. civ. n. 13143/2018, n. 13750/2013, n.
26681/2019, n. 8628/2012, n. 14953/2019), della efficacia e della natura
dell’atto di accertamento con adesione sottoscritto sia dall’Ufficio che dal
contribuente.
Orbene, nonostante, come si diceva, la presenza di orientamenti nomofilattici non sempre consonanti, la Suprema Corte ha dato continuità a quello secondo il quale dopo la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione da parte del contribuente e dell’Ufficio non è più possibile impugnare l’avviso di accertamento originariamente notificato. Dal combinato disposto delle norme che disciplinano l’atto di accertamento con adesione e il procedimento in esso destinato a sfociare, infatti, si evince che al contribuente, dopo la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione, non è attribuito alcuno ius poenitendi: scegliere di non versare il dovuto e impugnare l’atto impositivo originario, infatti, equivarrebbe ad esercitare un diritto di recesso dall’atto di accertamento con adesione o, comunque, a porre in essere un atto di revoca dell’adesione già manifestata e formalizzata, non previsto dal sistema.
La sospensione del termine per impugnare di novanta giorni (art. 6, comma 3, D.L.vo n. 218 del 1997, vigente ratione temporis) prevista nel caso in cui il contribuente presenti istanza di accertamento con adesione, unitamente alla previsione che “l’impugnazione dell’atto comporta rinuncia all’istanza” (ultimo periodo del citato comma 3 dell’art. 6 del citato decreto legislativo, vigente ratione temporis), induce chiaramente a ritenere che la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione e l’impugnazione dell’avviso di accertamento sono alternativi e, dunque, incompatibili: la sospensione, infatti, è funzionale proprio a consentire al contribuente di intavolare una trattativa con l’Ufficio che possa sfociare nell’atto di accertamento con adesione senza rischiare che, nelle more, l’atto impositivo si consolidi per mancata impugnazione nell’originario e generale termine decadenziale. Ne consegue che l’impugnazione dell’atto impositivo dopo la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione spazza via il procedimento in itinere volto alla sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione (importa, cioè, rinuncia all’istanza); ma non potrebbe comportare rinuncia all’istanza quando il procedimento che da essa abbia avuto origine si sia concluso con la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione, sia perché dopo il raggiungimento dell’accordo con il fisco si perfeziona il negozio di diritto pubblico e l’istanza originaria perde il suo rilievo giuridico, sia perché affermare una rinuncia all’istanza dopo la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione equivarrebbe, in sostanza ed irragionevolmente, a svilire il rilievo giuridico dell’accordo tra il contribuente e il fisco, facendo di fatto retrocedere il procedimento allo stadio anteriore alla conclusione dell’accordo e consentendo al contribuente di revocare un atto bilaterale senza che l’ordinamento preveda espressamente un tale potere. Il versamento degli importi dovuti in base all’atto di accertamento con adesione, dunque, al di là delle espressioni letterali usate, rappresenta una condizione legale unilaterale di adempimento, posta nell’interesse della (sola) amministrazione: il rapporto d’imposta tra l’amministrazione e il contribuente è regolato definitivamente dall’atto di accertamento con adesione, ma qualora il contribuente che l’abbia sottoscritto non versi nei termini l’importo dovuto, esso sarà regolato solo dall’atto impositivo originario.
Al termine, la Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto: “intervenuto l’atto di accertamento con adesione, l’originario atto impositivo non è più impugnabile, in quanto tale impugnazione implicherebbe la revoca unilaterale da parte del contribuente dell’accertamento con adesione da lui sottoscritto, non consentita dall’ordinamento. Il rapporto d’imposta tra l’amministrazione e il contribuente è regolato definitivamente dall’atto di accertamento con adesione, ma qualora il contribuente che l’abbia sottoscritto non versi nei termini l’importo dovuto, esso sarà regolato solo dall’atto impositivo originario”.