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Diritto processuale penale

Giudizio

11 | 10 | 2024

Pene sostitutive: non può inserirsi fra le cause ostative l'omissione da parte del richiedente di informazioni circa le attuali condizioni di vita o i mezzi di sostentamento

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 37510 del 20 giugno-11 ottobre 2024, la prima sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta sui presupposti per la sostituzione della pena detentiva con quella sostitutiva.

Secondo quanto disposto dall'art. 545-bis, comma 2, c.p.p., «al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato».

In ossequio a tale dettato normativo, non può ritenersi sussistere in capo all'imputato un obbligo di presentare documentazione al giudice, atteso che il comma 3 dell'art. 545-bis c.p.p., come si è evidenziato, non pone a carico dell'imputato alcun obbligo, ma solo la facoltà di presentare documentazione, peraltro, all'Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna (in un'ottica di collaborazione ai fini della elaborazione della relazione) e non al giudice che procede, davanti al quale il ricorrente è facultato a presentare memorie (Cass. pen., sez. II, 23 febbraio 2020, n. 12635). Conseguentemente, non può inserirsi fra le cause ostative alla sostituibilità della pena detentiva l'omissione da parte del richiedente di informazioni circa le attuali condizioni di vita, ovvero circa i mezzi di sostentamento dell’imputato posto che, secondo la lettera della norma, in capo al richiedente sussiste una mera facoltà di produrre documentazione, sia all'ufficio di esecuzione penale esterna, sia al giudice che procede, mentre in capo al giudice incombe un potere-dovere di richiedere al detto ufficio, ovvero alla polizia giudiziaria, tutte le informazioni necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali del richiedente.

L'art. 545-bis c.p.p. prevede, per l'applicazione delle pene sostitutive, un meccanismo articolato, definito a struttura bifasica, in cui il giudice instaura una fase di contraddittorio con le parti e, ove necessario, si avvale anche dell'apporto dell'ufficio esecuzione penale esterna al fine di individuare la pena sostitutiva più adeguata, dettagliando obblighi e prescrizioni (Cass. pen., sez. VI, n. 21929/2024). Tale meccanismo deve intendersi operante anche nel caso in cui la richiesta di sostituzione della pena precedentemente inflitta venga richiesta al giudice dell'esecuzione, in pendenza del procedimento in fase di legittimità al momento di entrata in vigore del D.L.vo 150/2022, posto che per espressa previsione dell'art. 95 del medesimo decreto, "nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive".

L'eccezionalità costituita dalla possibilità di applicazione della pena sostituiva da parte del giudice della esecuzione, anziché dal giudice della cognizione, secondo il sistema del sentencing anglosassone, è limitata ai casi individuati nella disciplina transitoria e di fatto consente di anticipare alcune forme di esecuzione extracarceraria che erano di esclusivo appannaggio della magistratura di sorveglianza.

È evidente che il giudice della cognizione, ma anche dell'esecuzione, nei limitati casi previsti dall'art. 95 D.L.vo 150/2022, per potere valutare la sostituibilità della pena detentiva necessita di un bagaglio di informazioni che mediamente non possiede e che, dunque, può e deve ottenere, al fine di dare adeguata risposta alla istanza ex art. 545-bis c.p.p., con le modalità previste dall'art. 545-bis, comma 3, c.p.p., non potendosi trincerare dietro una mancanza di informazioni, ovvero dietro un inadempimento da parte del richiedente che, come visto, non ha alcun onere in tal senso.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 545, c.p.p.