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Diritto processuale penale

Misure cautelari

04 | 10 | 2024

Il dolo e la colpa quali cause ostative al riconoscimento dell’indennizzo per ingiusta detenzione

Giacomo Zurlo

La quarta sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 36943 del 18 settembre-4 ottobre 2024 è tornata a pronunciarsi, attraverso un’analisi ad ampio raggio, sulle cause ostative all’indennizzo per ingiusta detenzione.

In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, in base al disposto di cui all'articolo 314, comma 1, c.p.p., costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, conseguentemente, l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte.

Le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 43/1995, hanno precisato che deve intendersi dolosa non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti - valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell’ “id quod plerumque accidit” secondo le regole di esperienza comunemente accettate - siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'articolo 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Cass. pen., sez. IV, 23 ottobre 2009, n. 43302, che tratta sia il fattore ostativo della colpa che quello del dolo, quest’ultimo nei medesimi termini definiti dalla predetta pronuncia delle Sezioni Unite). Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente, per l'appunto, nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e ,più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Cass. pen., sez. un., 27  maggio 2010, n. 32383). E, ancora, più recentemente, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l'antinomia “strutturale” tra custodia e assoluzione, o quella “funzionale” tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacche, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la “ratio” solidaristica che è alla base dell'istituto (Cass. pen., sez. un., 28 novembre 2013, n. 51779).

Il Collegio, infine, ha poi altresì ricordato come vi sia totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazioni del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta insufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente o imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 314, c.p.p.