Diritto processuale penale
Esecuzione
02 | 10 | 2024
La fungibilità della pena in seguito al riconoscimento della continuazione in fase esecutiva
Giacomo Zurlo
La prima sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 36544 del
12 giugno-1° ottobre 2024, intervenendo in tema di fungibilità della pena
espiata ex art. 657 c.p.p., ha ribadito il principio secondo cui il
riconoscimento della continuazione tra più reati giudicati con diverse sentenze
di condanna non comporta che la differenza di pena, conseguente a tale
riconoscimento, debba essere automaticamente imputata alla detenzione da
eseguire.
Come noto, l’art. 657, comma 4, c.p.p. limita la possibilità di computare
la custodia cautelare subita o la pena espiata per reato diverso al dato
cronologico che la custodia e la espiazione anzidette siano successive alla
commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.
La ratio di tale limitazione è quella di non consentire ad alcuno di
fruire di crediti di pena che possano agevolare la commissione di fatti
criminosi nella consapevolezza dell’assenza di conseguenze sanzionatorie (ex
multis, Cass. pen., sez. I, 12 novembre 2015, n. 12937).
Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte rimarcato che l’indicato principio trova applicazione anche nel caso in cui il cd “credito di pena” si sia formato a seguito del riconoscimento della continuazione fra taluni reati, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale (tra le altre, Cass. pen., sez. I, 17 febbraio 2009, n. 25186); ha poi altresì affermato che, ove si pongano problemi di fungibilità tra le carcerazioni sofferte per i singoli reati unificati ex art. 81 c.p., il reato continuato, che può considerarsi reato unico solo ai fini specificamente previsti dalla legge, deve essere scisso nelle singole violazioni che lo compongono si da potersi individuare quelle commesse prima della detenzione senza titolo e stabilirsi l’aliquota di sanzione del relativo frammento di aumento per la continuazione per far luogo alla fungibilità, stabilendosi, quindi, la parte di custodia cautelare o di pena inutilmente sofferta (Cass. pen., sez. I, 22 febbraio 2023, n. 17531; Cass. pen., Sez. VI, 27 settembre 2017, n. 48644; Cass. pen., sez. I, 27 settembre 2017, n. 45259).
Peraltro, lo sbarramento temporale, fissato dalla indicata norma, è stato anche ritenuto non in contrasto con gli artt. 3, 13, comma 1, e 27, comma 3, Cost. dalla Corte costituzionale che, con sentenza n. 198 del 2014, ha dichiarato non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 657, comma 4, c.p.p., rilevando che detto sbarramento “è imposto dall'esigenza di evitare che l'istituto della fungibilità si risolva in uno stimolo a commettere reati, trasformando il pregresso periodo di carcerazione in una “riserva di impunità”; esso risponde inoltre, prima ancora, alla fondamentale esigenza logico-giuridica che la pena segua, e non già preceda, il reato, essendo questa la condizione indispensabile affinché la pena possa esplicare le funzioni sue proprie, e particolarmente quelle di prevenzione speciale e rieducativa”.
Riferimenti Normativi: