Lavoro
06 | 07 | 2021
Il diritto al congedo parentale del personale di polizia di sesso maschile
Denise Campagna
Con
sentenza del 6 luglio 2021, la terza sezione della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo (CEDU) ha condannato la Russia per la violazione del divieto di
discriminazione (art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) in
relazione al diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 della
Convenzione).
Secondo
il diritto nazionale russo, al personale di polizia di sesso femminile e
maschile spettano tre anni di congedo parentale per la cura dei propri figli
minorenni; per i poliziotti, però, tale diritto è esercitabile solo allorché i
figli siano privi delle cure materne. Nel caso di specie, ai poliziotti
ricorrenti è stato negato il congedo parentale poiché, secondo quanto emerso
all’esito dei procedimenti avviati dinanzi ai tribunali nazionali, questa
condizione non risultava soddisfatta.
Ebbene,
richiamando i principi generali affermati nel caso Konstantin Markin c.
Russia ([GC], n. 30078/06, 22 marzo 2012), la Corte Europea ha chiarito che
l’art. 14 della Convenzione, in combinato disposto con l’art. 8, trova
applicazione anche all’istituto del congedo parentale. Poiché i ricorrenti hanno
subito un trattamento differente rispetto al personale di polizia di sesso
femminile – che, invece, ha un diritto incondizionato a tale congedo –, i
giudici di Strasburgo hanno voluto accertare se tale differenza fosse
obiettivamente e ragionevolmente giustificata, esaminando gli argomenti
avanzati in merito dalla Corte costituzionale russa e dal Governo.
In
particolare, la CEDU, riferendosi, inter alia, alle sue conclusioni
nella causa Konstantin Markin, ha rilevato che gli stereotipi di genere,
quali la percezione delle donne come principali responsabili per la cura dei
figli e degli uomini come principali capofamiglia, non possono essere
considerate una giustificazione sufficiente per una disparità di trattamento
tra uomini e donne in relazione al diritto al congedo parentale. Inoltre, il
fatto che i ricorrenti avessero firmato un contratto di servizio di polizia non
poteva costituire una rinuncia ai loro diritti a non essere discriminati: in
considerazione dell'importanza fondamentale del divieto di discriminazione
fondata sul sesso, nessuna rinuncia al diritto a non essere oggetto di
discriminazione per tali motivi potrebbe essere accettata in quanto contraria a
un importante interesse pubblico. Infine, sebbene il mantenimento
dell'efficacia operativa della polizia fosse un obiettivo legittimo che potesse
permettere alcune restrizioni ai diritti del personale di polizia, non poteva comunque
giustificare una differenza di trattamento tra personale maschile e femminile.
Infatti, la Corte ha ritenuto significativa la circostanza che il diritto al
congedo parentale dipendesse dal sesso del personale di polizia piuttosto che
dalla posizione lavorativa, dalla disponibilità di un sostituto o da qualsiasi
altra circostanza relativa all'efficacia operativa della polizia. Il presente
caso mostra, quindi, le difficoltà che un poliziotto può incontrare anche nei
casi in cui la sua particolare situazione familiare gli imponga di assumere il
ruolo di principale responsabile per la cura di suo figlio.
Le autorità nazionali, poi, nelle loro decisioni di rifiuto del congedo parentale dei ricorrenti, non hanno fatto riferimento ad alcuna circostanza che dimostrasse che la loro assenza temporanea avrebbe minato l'efficacia operativa della polizia: non hanno svolto alcun bilanciamento tra il legittimo interesse a garantire tale efficacia, da un lato, e, dall'altro, il diritto dei ricorrenti a non essere discriminati in base al sesso per quanto riguarda l'accesso ai congedi parentali.
La Corte Europea ha pertanto deciso, all’unanimità, che la disparità di trattamento tra poliziotti e poliziotte per quanto riguarda il diritto al congedo parentale non può dirsi ragionevolmente e obiettivamente giustificata: non c’è stato un ragionevole rapporto di proporzionalità tra l'obiettivo legittimo di preservare l'efficacia operativa della polizia e la contestata disparità di trattamento. I ricorrenti hanno quindi subito una discriminazione fondata sul sesso in violazione degli artt. 14 e 8 della Convenzione.
Riferimenti Normativi: