Tributario
23 | 09 | 2024
Ai fini del trattamento tributario, deve considerarsi di natura commerciale, l'attività di bar con somministrazione di bevande verso pagamento di corrispettivi, svolta da un circolo culturale, anche se effettuata ai propri associati
Nicola Tasco
Con ordinanza n. 25416 del 23 settembre 2024, la sezione tributaria
della Corte di Cassazione ha affermato che la possibilità di usufruire
dell'agevolazione di cui agli artt. 4, d.P.R. n. 633 del 1972 e 111 TUIR, anche
a seguito della riforma introdotta dall'art. 4 della legge n. 383 del 2000,
deriva dal concorso di due circostanze: a) dall'esclusione della qualificazione
dell'attività svolta come attività commerciale, in ragione dell'affinità e
strumentalità della stessa con i fini istituzionali; b) dallo svolgimento
dell'attività unicamente in favore dei soci (Cass. civ., 15 giugno 2018, n.
15865, in motivazione).
La Suprema Corte ha pure precisato che «l’attività di gestione di un
bar-ristoro da parte di un ente non lucrativo può essere qualificata come non
commerciale, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e di quella sui redditi
solo se la suddetta attività sia strumentale rispetto ai fini istituzionali
dell'ente e sia svolta esclusivamente in favore degli associati. L'esenzione
d'imposta prevista dal d.P.R. n. 917 del 1986, art. 148, in favore delle
associazioni non lucrative, dipende non solo dall'elemento formale della veste
giuridica assunta, ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine
di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi
soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell'affiliazione al
CONI, essendo invece rilevante che le associazioni interessate si conformino
alle clausole relative al rapporto associativo, che devono essere inserite
nell'atto costitutivo o nello statuto» (Cass. civ., 14 febbraio 2020, n. 3746).
Ed ancora «L'attività di gestione di un bar ristoro da parte di un ente non
lucrativo può essere qualificata come non commerciale, ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto (art. 4, d.P.R. n. 633 del 1972) e di quella sui redditi (art.
148, d.P.R. n. 917 del 1986 vigente), soltanto se la suddetta attività sia
strumentale rispetto ai fini istituzionali dell'ente e sia svolta solo in
favore degli associati.
Di talché non rientra tra le finalità istituzionali del circolo e deve, dunque, ritenersi, ai fini del trattamento tributario, attività di natura commerciale, l'attività di bar con somministrazione di bevande verso pagamento di corrispettivi specifici, svolta da un circolo culturale, anche se effettuata ai propri associati» (Cass. civ., 15 giugno 2018, n. 15865, citata). Essendo questo il quadro di riferimento, deve ricavarsi che solo le prestazioni ed i servizi che realizzano le finalità istituzionali, senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione, non vadano considerate come compiute nell'esercizio di attività commerciale e, quindi, come non imponibili, mentre ogni altra attività espletata dagli stessi soggetti si reputa rientrare nel regime impositivo.
La Suprema Corte, infine, nella sentenza n. 5154 del 2016, richiamando l’art. 111, comma 4, TUIR e l’art. 4, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972 (che fanno espresso riferimento alle prestazioni effettuate nell’attività di gestione di spacci aziendali e di mense) ha ribadito che le ipotesi elencate da queste norme avevano sempre natura commerciale, sia ai fini dell'Irpeg, che dell'Iva e che i servizi forniti in un bar si collocavano nello stesso ambito della vendita di prodotti che si trovavano in uno spaccio aziendale (si pensi alle bevande) e, in ogni caso, in un concetto ampio di ristorazione, concludendo che il termine «spaccio» doveva essere correttamente inquadrato sul piano sistematico in un contesto più ampio nel quale il legislatore dell'Iva e delle imposte sui redditi aveva unitariamente ribadito la natura commerciale per una serie di attività che coprivano sicuramente il settore della ristorazione, oltre che della ricettività alberghiera.