Diritto civile

Società

20 | 09 | 2024

Anche nelle società di persone, la cancellazione determina il venir meno della loro capacità e soggettività, se pure soltanto con effetto dichiarativo e non costitutivo

Giovanna Spirito

Con ordinanza n. 25264 del 20 settembre 2024, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che, anche nelle società di persone, la cancellazione determina il venir meno della loro capacità e soggettività, se pure soltanto con effetto dichiarativo e non costitutivo, negli stessi termini in cui analogo effetto (costitutivo) si produce per le società di capitali (Cass. civ., sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4060; n. 4061 e 4062; Cass. civ., sez. I, 19 dicembre 2016, n. 26196; Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2016, n. 12155).

L'art. 2495, comma 2, c.c. ammette la cancellazione e, quindi, l'estinzione di una società dal registro delle imprese anche se essa ha ancora debiti verso terzi: proprio per questa evenienza dispone espressamente il ...

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