Diritto civile
Persone e Famiglia
11 | 09 | 2024
Il mantenimento del «figlio adulto» e il «principio dell’autoresponsabilità»
Giovanna Spirito
Con
ordinanza n. 24391 dell’11 settembre 2024, la prima sezione civile della Corte di
Cassazione ha affermato che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne
privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano
il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla
circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria
preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato
nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e
prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di
specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al
mantenimento. Viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del
principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo
carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il
mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. civ., sez.
I, 20 settembre 2023, n. 26875).
In tale ottica, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di revoca, sono integrati dall'età del figlio – destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento – e dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio, oltre che dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. civ., sez. I, 3 dicembre 2021, n. 38366). Ovviamente, tale accertamento deve essere effettuato non in astratto e in modo standardizzato, ma tenendo conto delle circostanze del caso concreto. Il disposto dell’art. 337-ter, comma 4, c.c., si applica, infatti anche al mantenimento del figlio maggiorenne («…salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli…») e, nella parte in cui enuncia il principio di proporzionalità, ai fini della determinazione dell’assegno periodico, pone quale primo criterio, esterno alle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori, «le attuali esigenze del figlio».
Ai sensi dell’art. 337-septies c.c., poi, il giudice, «valutate le circostanze», può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tali «circostanze» impongono di valutare in concreto e nell’attualità della situazione dei figli maggiorenni non economicamente autosufficiente, alla luce del principio di autoresponsabilità sopra indicato, ove l’età e il percorso formativo del figlio (che sia terminato o in corso di esecuzione) assumono rilievo fondamentale, ma non asettico, dovendosi, infatti sempre tenere conto della loro situazione personale e familiare, della loro personalità, delle comprovate attitudini e aspirazioni – proprio alla luce delle loro attuali esigenze, ai sensi dell’art. 337-ter, comma 4, c.c. – che hanno la massima rilevanza quando si tratta di giovani che hanno da poco raggiunto la maggiore età e vanno via via lasciando il posto al principio di autoresponsabilità con il passare del tempo. Nel valutare tali circostanze, assumono rilievo tutti gli elementi di prova suscettibili di essere impiegati, comprese le presunzioni, che dimostrino la situazione concreta ed attuale dei figli (e dei genitori) al momento della decisione.
Riferimenti Normativi: