Tributario
02 | 09 | 2024
La notifica della cartella esattoriale
Nicola Tasco
Con
ordinanza n. 23473 del 2 settembre 2024, la sezione tributaria della Corte di
Cassazione ha affermato che la notificazione a mezzo posta della cartella
esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora ADER) eseguita
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del
d.P.R. n. 602 del 1973, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e
39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del
destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non
quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione,
apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che
sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora
nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è
stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa
sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto
atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c.
avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui
è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale
postale)” (Cass. civ. n. 1686 del 2023, cui “adde”, per un verso, Cass. civ. n.
27715 del 2017, secondo cui, “in materia d'imposte dirette, qualora la notifica
della cartella esattoriale sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma1, seconda
parte, del d.P.R. n. 602 del 1972, mediante invio diretto di raccomandata con
avviso di ricevimento l'illeggibilità dell'anno della data di consegna
dell'avviso di ricevimento non determina l'inesistenza della notificazione (in
applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva
dichiarato l'inesistenza della notificazione pur essendo illeggibile solo
l'anno di consegna ed emergendo altre circostanze, tra le quali la consegna al
portiere dello stabile del destinatario senza alcuna contestazione da parte di
quest'ultimo)”; per altro verso, Cass. civ. n. 12083 del 2016, secondo cui,
“qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi
dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante
invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di
ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale
ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (in applicazione
dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di
merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto
che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139
c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata)”.
In
tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte,
del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di
notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione
dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della
riscossione produca la copia della
cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del
destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova,
ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui
all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi
trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n.
12883 del 2020; Cass. n. 33563 del 2018).
Inoltre, nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica (Cass. n. 25292 del 2018).
Infine, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione (Cass. civ. n. 19270 del 2018).