Diritto penale
Reati in generale
05 | 08 | 2024
I maltrattamenti in famiglia «assistiti»
Valerio de Gioia
Con
sentenza n. 31929 del 25 giugno-5 agosto 2024, la sesta sezione penale della Corte
di Cassazione è intervenuta in tema di violenza assistita.
La circostanza aggravante di cui all'art. 572, comma 2, c.p., inizialmente prevista con riferimento alla condotta commessa in danno di persona minore degli anni quattordici, è stata abrogata dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (art. 1, comma 1-bis) che, contestualmente, ha introdotto la circostanza aggravante comune di cui al n. 11-quinquies dell'art. 61 c.p. con riferimento alla condotta commessa in presenza o in danno di un minore degli anni diciotto (ovvero di persona in stato di gravidanza) in relazione ai delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale ed al delitto di cui all'art. 572 c.p.. La L. 19 luglio 2019, n. 69 (in vigore dal 9 agosto 2019) ha nuovamente introdotto al comma 2 dell'art. 572 c.p. la previsione di una circostanza aggravante, non più comune, ma ad effetto speciale, ampliando le ipotesi previste dal testo originario della norma, abrogato nel 2013. La norma, infatti, prevede l'aumento della pena fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di persona in stato di gravidanza o di persona con disabilità. Con la medesima legge è stato, inoltre, espunto dall'art. 61, n. 11-quinquies, c.p. il riferimento all'art. 572 c.p., cosicché dall'entrata in vigore della L. n. 69 del 2019, allorché la condotta di maltrattamenti sia stata commessa in presenza o in danno di un minore, l'unica circostanza applicabile è quella prevista dal comma 2 dell'art. 572.
La
Suprema Corte, pronunciandosi in relazione all'aggravante comune di cui
all'art. 61, n. 11-quinquies, c.p., ha già affermato che ai fini della sua
configurabilità, non è necessario che gli atti di violenza posti in essere alla
presenza del minore rivestano il carattere dell'abitualità, essendo sufficiente
che egli assista ad uno dei fatti che si inseriscono nella condotta costituente
reato (Cass. pen., sez. VI, 9 febbraio 2021, n. 8323; Cass. pen., sez. VI, 25 ottobre
2018, n. 2003). Si è, infatti, distinto tra la struttura abituale della
fattispecie incriminatrice e la struttura della circostanza aggravante per la
cui sussistenza si è ritenuto sufficiente che anche una sola condotta sia stata
commessa in presenza del minore. Tale principio è stato sostanzialmente
ribadito anche in relazione all'aggravante ad effetto speciale prevista
dall'art. 572, comma 2, c.p. (Cass. pen., sez. VI, 5 maggio 2023, n. 21998; Cass.
pen., sez. VI, 6 aprile 2022, n. 19832). Una recente pronuncia, discostandosi
da tale soluzione, ha, invece, affermato che, ai fini della configurabilità
della fattispecie aggravata della c.d. "violenza assistita", è
necessario che il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi
assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo
normale sviluppo psico-fisico (Cass. pen., sez. VI, 5 ottobre 2023, n. 47121). La
Corte è pervenuta a tale soluzione sulla base di una interpretazione
strutturale della fattispecie aggravata quale reato di pericolo astratto, in
quanto fondata sull'elevata probabilità di produzione del danno in ragione
della semplice realizzazione della condotta tipica, ovvero i maltrattamenti,
alla presenza del minore (così discostandosi da altro indirizzo espresso da Cass.
pen., sez. VI, 10 maggio 2022, n. 21087 e da Cass. pen., sez. VI, 22 settembre 2020,
n. 27901 che ha, invece, ritenuto necessaria la verifica della concreta
idoneità delle condotte ad incidere sull'equilibrio psicofisico del minore). In
particolare, la Corte, affrontando il tema relativo alla soglia minima di
condotte rilevante ai fini della configurabilità dei "maltrattamenti
assistiti", ha ritenuto necessario, sul piano della offensività in
concreto e, dunque, della "tipicità" della condotta, che il minore,
qualunque ne sia l'età, abbia presenziato ad un numero di episodi che, per la
loro gravità (non dovendo peraltro consistere nell'uso della violenza fisica) e
per la loro ricorrenza nel tempo (abitualità), possano compromettere il sano
sviluppo psico-fisico.
La
Suprema Corte ha aderito a tale secondo indirizzo ermeneutico, non potendosi
ritenere sufficiente, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante in
esame, che il minore assista ad una sola condotta. Oltre alle condivisibili
considerazioni espresse da Cass. pen., sez. VI, 5 ottobre 2023, n. 47121,
depongono, in tal senso, ulteriori ragioni di carattere teleologico, testuale e
sistematico. Va, innanzitutto, premesso che la Suprema Corte ha ritenuto
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
572, comma 2, c.p. per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede
il medesimo trattamento sanzionatorio per le condotte di maltrattamento tenute
in presenza del minore e per quelle realizzate in suo danno, venendo in rilievo
una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore non manifestamente
irragionevole, posto che la "ratio" dell'aggravante è correlata
all'esigenza di elevare la soglia di protezione di soggetti deboli mediante la
tutela dell'integrità psicologica e di quella fisica degli stessi, l'una
suscettibile di essere compromessa nel caso in cui il minore sia spettatore di
violenza in ambito familiare e l'altra ove sia egli stesso vittima di violenza
(Cass. pen., sez. III, 28 aprile 2022, n. 21024). Si è, infatti, osservato che,
in ragione dell'incompletezza dello sviluppo psicofisico dei minori, costoro
sono più sensibili ai riflessi dell'altrui azioni aggressiva, specie se è
commessa da un genitore in danno dell'altro, e possono così rimanerne
vulnerati. Il legislatore, dunque, ha inteso attribuire un maggiore disvalore
penale ai fatti commessi in presenza o in danno di minori (oltre che delle
altre persone indicate nel secondo comma dell'art. 572 c.p.) e ciò in ragione
dell'amplificazione del raggio di offensività della condotta di maltrattamenti,
estesa, oltre che al soggetto maltrattato, anche a colui che assiste siffatte
condotte maltrattanti. Va, inoltre, considerato che da un punto di vista
testuale, la norma richiede che, ai fini della configurabilità dell'aggravante,
"il fatto" sia commesso in presenza o in danno di una persona minore.
In assenza di ulteriori specifiche indicazioni normative, la questione
interpretativa che si pone attiene proprio all'individuazione del significato
da attribuire a tale lemma, se in relazione ad una o più condotte. Il termine
"fatto" deve essere necessariamente interpretato in correlazione con
la ratio dell'aggravante e con la struttura abituale del reato cui accede. Va,
infatti, considerato che i maltrattamenti in famiglia integrano un'ipotesi di
reato necessariamente abituale che può caratterizzarsi anche per la contemporanea
sussistenza di fatti commissivi e omissivi - quali percosse, lesioni, ingiurie,
minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ovvero, ancora, atti di
disprezzo e di offesa alla sua dignità - che, isolatamente considerati, possono
anche essere privi di rilevanza penale (Cass. pen., sez. VI, 10 marzo 2016, n.
13422), rilevanza che, tuttavia, acquistano per effetto della loro reiterazione
nel tempo, perfezionandosi allorché si realizza un minimo di tali condotte
collegate da un nesso di abitualità (Cass. pen., sez. VI, 31 maggio 2012, n.
34480). Pertanto, tenuto conto della ratio dell'aggravante e della struttura
necessariamente abituale del reato cui accede, deve ritenersi che il
"fatto" cui assiste il minore deve essere costituito da un numero
minimo di episodi idoneo a rivelare la maggiore pericolosità e offensività
della condotta criminosa. Tale soluzione appare coerente con una
interpretazione costituzionalmente orientata della norma alla luce dei principi
di offensività e di proporzionalità. Va, in primo luogo, rammentato
l'insegnamento della Corte costituzionale in tema di necessaria offensività del
reato. In particolare, da ultimo, Corte Cost. n. 139 del 2023, richiamando la
propria precedente giurisprudenza, ha chiarito che tale principio - la cui
matrice costituzionale è ricavabile dall'art. 25, comma 2, Cost., in una
lettura sistematica cui fa da sfondo l'insieme dei valori connessi alla dignità
umana - opera su due piani distinti: da un lato, come precetto rivolto al
legislatore, diretto a limitare la repressione penale a fatti che, nella loro
configurazione astratta, esprimano un contenuto offensivo di beni o interessi
ritenuti meritevoli di protezione (offensività "in astratto");
dall'altro, come criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, il
quale, nella verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta
al paradigma punitivo astratto, dovrà evitare che ricadano in quest'ultimo
comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva (offensività "in concreto").
Strettamente correlato a tale valutazione di offensività in concreto della
condotta è il principio di proporzionalità della pena, desumibile dagli artt. 3
e 27, comma 3, Cost., che, come recentemente chiarito dalla Corte
costituzionale (sentenza n. 217 del 2023), esige che la pena sia adeguatamente
calibrata al concreto contenuto di offensività del fatto di reato e al suo
disvalore soggettivo.
Ebbene, ad avviso della Corte di Cassazione, una interpretazione della fattispecie aggravata di "maltrattamenti assistiti" coerente con i principi sopra richiamati non può prescindere dalla valutazione della concreta offensività della condotta tipica e, dunque, dall'accertamento della presenza del minore ad un numero di episodi che per la loro gravità, intensità e reiterazione nel tempo, sia idoneo a trasporre nella fattispecie concreta la valutazione di astratta offensività formulata dal legislatore sulla base dell'id quod plerumque accidit. Di contro, l'adesione all'orientamento ermeneutico qui disatteso potrebbe comportare una possibile frizione con i suddetti principi di offensività e proporzionalità della pena nonché, in ultima analisi, con la funzione rieducativa della pena. La circostanza aggravante in esame, proprio in ragione della maggiore offensività del fatto, da valutare, come detto, nella sua globalità e non con riferimento ai singoli episodi, ha, infatti, previsto un sensibile inasprimento del trattamento sanzionatorio con l'aumento fino alla metà della pena. Ove si ritenesse sufficiente la realizzazione di un singolo episodio alla presenza o in danno di un minore (o delle altre persone contemplate dalla norma in esame), il notevole incremento sanzionatorio correlato all'aggravante potrebbe fondatamente far percepire tale pena come ingiusta, compromettendone, così, la funzione rieducativa ad essa costituzionalmente assegnata.
Alla luce delle considerazioni esposte, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: ai fini della configurabilità della fattispecie aggravata dei maltrattamenti commessi in presenza del minore, ai sensi dell'art. 572, comma 2, c.p., non è sufficiente che il minore assista ad un singolo episodio in cui si concretizza la condotta maltrattante, ma è necessario che il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico.
Riferimenti Normativi: