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Diritto penale

Reati in generale

31 | 08 | 2024

Associazione per delinquere: la circostanza aggravante della «della scorreria in armi»

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 33307 del 30 agosto 2024, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha delineato la portata applicativa della circostanza aggravante di cui all'art. 416, comma 4, c.p..

L'utilizzo della locuzione «scorrere in armi le campagne o le pubbliche vie», utilizzata dal legislatore per descrivere la circostanza in parola, indica una situazione di fatto ed una modalità commissiva del reato aggravato che va oltre la «disponibilità» in capo al gruppo criminale di armi, con cui si realizzano, in ipotesi, i singoli reati-scopo.

La 'scorreria', già sul piano etimologico, indica una azione quasi di tipo militare, ben visibile e percepita da parte di chi entri - anche occasionalmente - in contatto con il gruppo in questione. Della 'scorreria' si parla, si viene a conoscenza in un determinato contesto territoriale. In un comune dizionario di lingua italiana, a proposito del lemma scorrere: anche … percorrere una zona, un territorio, specialmente per predare e devastare: eserciti stranieri hanno scorso per secoli l'Italia; i viniziani ... scorrevano cogli stradiotti tutto il paese (cosi Guicciardini). Dunque l'utilizzo di una simile locuzione - in sede applicativa, per restare in linea con il principio di tassatività - comporta che l'aggravante va applicata esclusivamente nei casi in cui si registri, quantomeno, una «percezione esterna» della esistenza delle armi, tesa ad aumentare il senso di insicurezza dei consociati e, al contempo, a incrementare il coefficiente di pericolosità del gruppo. Non rileva, a tal fine, che i fatti siano commessi occasionalmente o siano frutto di programmazione (contra Cass. pen., sez. II, 10 settembre 2014, n. 44153 ove si attribuisce rilievo alla differenza tra programma dettagliato e decisioni estemporanee), atteso che tale distinzione non coglie il concreto significato della locuzione legislativa.

Va ritenuto, anche sulla scia delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., sez. V, 3 maggio 2001, n. 32439, che: in tema di associazione per delinquere perché sussista la circostanza aggravante della "della scorreria in armi" è necessario che la condotta si connoti per un aumentato pericolo dell'ordine pubblico e per un particolare allarme sociale; tali caratteristiche sussistono allorché gli associati "scorrono" in armi le campagne e le pubbliche vie col proposito di realizzare le condotte criminose che si riveleranno possibili, con correlate azioni di depredazione, grassazione e soverchierie, mentre non è sufficiente che essi possiedano stabilmente delle armi, debitamente occultate, e che per la commissione dei singoli reati fine effettuino con esse spostamenti da luogo a luogo. In particolare, va detto che da tale massima, va esclusa - in chiave di principio di diritto - la parte relativa alla necessaria compresenza di condotte di 'depredazione, grassazione e soverchierie, espressione che va ritenuta sovrabbondante ed impropria. Tale passaggio espressivo, peraltro, è frutto di citazione - nella sentenza della Sezione V del 2001- di precedenti ancor più risalenti, posto che in motivazione si faceva riferimento a ormai datate pronunce, [..] in cui questa Corte ha riconosciuto l'aggravante in un fatto di "attraversamento" delle campagne e delle pubbliche vie volto all'attuazione generica del programma delinquenziale della, societas scelerum, sottolineandone l'effetto di vero allarme sociale ad esso inerente (Cass. pen., sez. I, 29 ottobre 1962; Cass. pen., 13 novembre 1959), nonché precisato che si richiede un "passaggio" ripetuto anche se non abituale degli associati in armi, non essendo sufficiente il fatto del recarsi armati in un luogo stabilito al fine di commettere singoli e già concordati reati (Cass. pen. 14 gennaio 1957), e l'ha esclusa, peraltro, "allorché lo spostamento in armi ... non viene ad assumere le, caratteristiche proprie del brigantaggio", considerando che "... il passaggio è diretto sempre a violenze, depredazioni, grassazioni e soverchierie, la cui criminosità riceve, per così dire, un particolare tono intimidatorio" (Cass. pen. 5 giugno 1962) [..] . Ciò che rileva è l'aumento della «cifra di pericolosità» del gruppo correlato alla 'ostentazione' e alla 'visibilità' delle armi portate 'nelle campagne o pubbliche vie', sì da provocare un effetto intimidatorio di elevato spessore in un determinato territorio.

Non vi è, pertanto, possibilità di ritenere sussistente la particolare circostanza in esame lì dove il gruppo abbia l'abitudine di portare armi (o materiali assimilati) ma in modo occulto, da un luogo ad un altro, come nel caso in esame.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 416, c.p.