Diritto amministrativo
Processo amministrativo
30 | 08 | 2024
La differenza tra retrocessione totale e parziale: risvolti in punto di riparto di giurisdizione
Valerio de Gioia
Con
sentenza n. 7317 del 30 agosto 2024, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha
ribadito la distinzione tra retrocessione totale e parziale ai sensi del d.P.R.
8 giugno 2001, n. 327.
Come
è noto, l’art. 46 (retrocessione totale) del citato decreto consente al
soggetto che ha subìto un procedimento espropriativo di chiedere la
restituzione del bene espropriato ed il pagamento di una indennità nei casi in
cui l’opera pubblica “non è stata realizzata o cominciata entro il termine di
dieci anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di
esproprio” oppure, anche in epoca anteriore, se risulta “l’impossibilità della
sua esecuzione”.
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