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Diritto processuale penale

Impugnazione

22 | 08 | 2024

Il limite alla assunzione di prove nuove nel giudizio abbreviato di appello

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 32956 del 5 luglio-22 agosto 2024, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione, ha affermato che, nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all'assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, c.p.p., essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta.

Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità (vd. recentemente Cass. pen., sez. II, 8 marzo 2022, n. 27005) in ordine alla rinnovazione istruttoria in secondo grado nel caso in cui il giudizio di primo grado sia stato celebrato nelle forme del rito abbreviato, va evidenziato che, nel giudizio di appello successivo al rito abbreviato le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere istruttorio di ufficio, sottoposto al limite funzionale della assoluta necessità descritto dall'art. 603, comma 3, c.p.p. (in tal senso, tra le altre, Cass. pen., sez. I, 14 gennaio 2016, n. 8316; Cass. pen., sez. I, 18 aprile 2013, n. 44234; Cass. pen., sez. II, 18 gennaio 2011, n. 3609; Cass. pen., sez. un., 13 dicembre 1995, n. 930). Ciò perché la intervenuta adozione del rito abbreviato in primo grado determina una evidente soppressione del diritto alla prova (nel senso descritto dall'art. 190 c.p.p.), essendo gli incrementi dimostrativi (rispetto al contenuto del fascicolo del Pubblico ministero) o correlati all'avvenuto accoglimento di una richiesta di abbreviato espressamente 'condizionata' alla loro raccolta (art. 438, comma 5, c.p.p. con sindacato giurisdizionale esteso non soltanto alla necessità dell'incremento, ma anche alla compatibilità con le caratteristiche del rito) o derivanti dall'esercizio del potere attribuito al giudice (art. 441, comma 5, c.p.p.) di completare un quadro dimostrativo caratterizzato da profili di non decidibilità, con raccolta di elementi qualificati come necessari ai fini della decisione.

È evidente, dunque che, pena la perdita di coerenza del sistema dei riti alternativi di tipo collaborativo, non può in secondo grado riconoscersi ad una delle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado. Dunque, su decisione emessa con rito abbreviato, allo stato attuale della disciplina, resta applicabile solo la regola fissata dall'articolo 603, comma 3, del codice di rito, norma che assegna il potere di ampliamento del quadro dimostrativo ex officio (con apprezzamento del parametro della assoluta necessità) e ciò anche nell'ipotesi in cui si tratti di elementi di prova "sopravvenuti" o "scoperti" dopo il giudizio di primo grado (Cass. pen., sez. I, 23 maggio 2012, n. 35846; Cass. pen., sez. I, 14 ottobre 2010, n. 43473; in senso contrario, in rapporto alla sola prova sopravvenuta, Cass. pen., sez. II, 17 ottobre 2013, n. 44947; Cass. pen., sez. IV, 14 novembre 2007, n. 10795) di ampliamento del quadro dimostrativo ex officio (con apprezzamento del parametro della assoluta necessità) e ciò anche nell'ipotesi in cui si tratti di elementi di prova "sopravvenuti" o "scoperti" dopo il giudizio di primo grado (Cass. pen., sez. I, 23 maggio 2012, n. 35846; Cass. pen., sez. I, 14 ottobre 2010, n. 43473; in senso contrario, in rapporto alla sola prova sopravvenuta, Cass. pen., sez. II, 17 ottobre 2013, n. 44947; Cass. pen., sez. IV, 14 novembre 2007, n. 10795). Il parametro normativo alla stregua del quale la prova può essere ammessa non è quello della semplice rilevanza e pertinenza, dovendo, viceversa, esso individuarsi in quello della assoluta necessità (in secondo grado). Nella valutazione dell'operato del giudice di merito, la Corte di legittimità può esclusivamente rilevare la congruità e consistenza logica della motivazione espressa al fine di accogliere o respingere la richiesta della parte, e non può sovrapporre proprie considerazioni, in realtà spettanti al predetto giudice. Inoltre, non rileva che la richiesta di abbreviato senza integrazione istruttoria sia stata formulata in subordine, rispetto a quella condizionata, giacché per costante insegnamento di legittimità, è preclusa all'imputato che, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato "secco", la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto (Cass. pen., sez. II, 27 febbraio 2020, n. 13368).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 603, c.p.p.