Tributario

14 | 08 | 2024

Imposta di successione: il chiamato all'eredità, che abbia ad essa rinunciato, non risponde dei debiti del «de cuius»

Carol Gabriella Maritato

Con ordinanza n. 22839 del 14 agosto 2024, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha ribadito il principio di legittimità secondo cui, il chiamato all'eredità, che abbia ad essa rinunciato, non risponde dei debiti del de cuius, in quanto la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 521 c.c., senza che, in ragione di ciò, assuma rilevanza l'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento notificato al medesimo dopo l'apertura della successione, stante l'estraneità di detto chiamato alla responsabilità tributaria del de cuius, circostanza che è, di conseguenza, legittimato a far valere in sede di opposizione alla cartella di pagamento (Cass. civ., sez. V, n. 13639/2018; Cass. civ., sez. V, n. 24317 del 2020 negli stessi termini).

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