Diritto penale

Reati in generale

12 | 08 | 2024

La valutazione della «grave infermità» rilevante ai fini del differimento dell’esecuzione della pena

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 32493 del 28 giugno-12 agosto 2024, la prima sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di differimento dell’esecuzione della pena per motivi di salute.

Ai sensi dell'art. 146, comma 1, n. 3, c.p.., l'esecuzione della pena detentiva deve essere obbligatoriamente differita in due casi: “se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale”; se deve aver luogo nei confronti di persona affetta “da malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato ...

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