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Diritto amministrativo

Situazioni giuridiche soggettive

12 | 08 | 2024

La massima realizzazione dell’inclusione scolastica in favore dei minori disabili: il piano educativo individualizzato (P.E.I.)

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 7089 del 12 agosto 2024, la terza sezione del Consiglio di Stato ha tracciato i lineamenti della disciplina che regola la fattispecie in esame prendendo le mosse dai referenti di diritto internazionale pattizio, rappresentati primariamente dalle disposizioni vergate dalla Convenzione ONU sulle persone con disabilità, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite in data 12 dicembre 2006 e ratificata poi dall’Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18: la disciplina convenzionale, da un lato, conia il concetto di “accomodamento ragionevole” intendendosi le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali (art. 3 Conv.), dall’altro, nell’onerare gli Stati parti del riconoscimento del diritto all’istruzione delle persone con disabilità li impegna a garantire un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita che realizzi tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità. In particolare, nell’attuazione di questo diritto gli Stati parti devono assicurare sia che le persone con disabilità non siano escluse dal sistema di istruzione generale in ragione della disabilità e che i minori con disabilità non siano esclusi in ragione della disabilità da una istruzione primaria gratuita libera ed obbligatoria o dall’istruzione secondaria, sia che venga fornito un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni di ciascuno e che le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all’interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione. La cornice normativa nazionale detta una specifica disciplina per assicurare l’effettività del diritto all’istruzione e all’educazione dei minori affetti da disabilità tracciando delle precise direttrici normative sulla loro integrazione scolastica ispirate alla distinzione tra funzioni scolastiche proprie, demandate alle attività di sostegno di esclusiva pertinenza delle istituzioni scolastiche mediante l’assegnazione di docenti specializzati, e attività di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale, incombenti invece sugli enti locali (v. art. 13, comma 3, L. n. 104/1992), nel quadro di una programmazione coordinata dei diversi servizi che trova il suo precipitato in appositi accordi di programma tra enti locali, organi scolastici e unità sanitarie locali (v. art. 13, comma 1, L. n. 104/1992). La chiara dicotomia di funzioni tra istituzioni scolastiche ed enti locali trova conferma in ulteriori parametri normativi di rango primario che ribadiscono l’attribuzione agli enti locali dei “servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio” (art. 139, comma 1, lett. c) D.L.vo. 112/1998) a seguito del trasferimento di funzioni amministrative originariamente operato dallo Stato in favore, tra gli altri, dei Comuni mediante il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (v. in particolare artt. 42 e 43 in materia di assistenza scolastica). Stringendo il fuoco della disamina sullo specifico ambito dell’inclusione scolastica, viene in rilievo il corpus normativo recato dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante appunto un organico insieme di norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità anche alla luce delle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità: all’art. 3 del decreto trova ulteriore conferma l’impianto dicotomico tra le attribuzioni dello Stato, esercitate per il tramite dell’amministrazione scolastica (e che includono appunto la funzione del sostegno didattico, v. art. 3, comma 2, lett. a)) e quelle degli enti locali che “provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili […] gli interventi necessari per garantire l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dall'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui al comma 5-bis, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto Istruzione e Ricerca, vigente” (v. art. 3, comma 5, lett. a)). Il quadro regolatorio nazionale tratteggia nitidamente gli strumenti e gli istituti cui l’ordinamento si rivolge allo scopo della massima realizzazione dell’inclusione scolastica in favore dei minori disabili, tra i quali spicca il piano educativo individualizzato (breviter, P.E.I.), facente parte del progetto individuale per le persone disabili di cui all’art. 14 legge n. 328 del 2000. Il P.E.I. è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (breviter, GLO) a sua volta composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare (v. art. 9, comma 10, D.L.vo 66/2017); tra i molteplici contenuti normativamente previsti il PEI “esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione” (v. art. 7, comma 2, lett. d) d.lgs. 66/2017). Una volta predisposto il PEI, si attiva la fase di individuazione e assegnazione delle misure di sostegno che, conformemente al disegno dicotomico tra funzioni scolastiche stricto sensu e assistenza scolastica, sono individuate dal dirigente scolastico che, rispettivamente, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno (art. 10, comma 1, D.L.vo 66/2017), di tal ché l’USR possa assegnare le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno, e parallelamente in tempo utile per l'ordinario avvio dell'anno scolastico, trasmette, sulla base dei PEI, di cui all'art. 7, comma 2, la richiesta complessiva delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche agli enti preposti, i quali, relativamente all'assegnazione di dette misure, attribuiscono le risorse complessive secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell’apposito accordo concluso in sede di Conferenza unificata (art. 10, comma 3, D.L.vo 66/2017).