Diritto processuale civile
Disposizioni generali
08 | 08 | 2024
Per la validità della notificazione, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., è necessario, ma non sufficiente, l’accertamento anagrafico
Giovanna Spirito
Con sentenza n. 22461 dell’8 agosto 2024, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art. 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici ...
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