Diritto civile

Obbligazioni

22 | 07 | 2024

Il «servizio di salvaguardia» in favore degli utenti privi di fornitore a libero mercato

Giovanna Spirito

Con ordinanza n. 20140 del 22 luglio 2024, la terza sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta sull’art. 1, comma 4, D.L. 73/2007 (convertito dalla l. 125/2007) che prevede che “Il Ministro dello sviluppo economico emana indirizzi e, su proposta dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto adotta disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di cui al comma 2 senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualità. Fino all’operatività di tale servizio, la continuità della fornitura per tali clienti ...

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