Diritto processuale penale
Esecuzione
14 | 06 | 2021
La misura alternativa dell’affidamento in prova al sevizio sociale e l’irreperibilità del condannato al momento della istanza
Giorgia Papiri
La prima sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza
dell’8 giugno 2021 (dep. 14 giugno 2021), n. 23236, ha affermato come, ai fini
della concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al
servizio sociale, l’irreperibilità del condannato al momento della
presentazione della relativa istanza, possa essere considerata circostanza atta
a precluderne l’accoglimento, laddove si riveli, in concreto, sintomatica di
disinteresse per la procedura ed impedisca in modo assoluto la verifica della
sussistenza dei presupposti per la concessione dell’invocato beneficio.
In particolare, la Corte ha ritenuto come, a fronte delle
caratteristiche della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale e
delle modalità della sua concreta attuazione, sia richiesto un contatto diretto
tra il servizio sociale e la persona del sottoposto, sia prima
dell'applicazione del beneficio per consentire la raccolta delle informazioni
indispensabili, sia nel corso della relativa esecuzione, posto che soltanto in
presenza di siffatta condizione può essere valutato il comportamento e,
segnatamente, l'osservanza delle prescrizioni concernenti i rapporti con il
servizio sociale, la dimora, la libertà di locomozione, il divieto di
determinate frequentazioni, il lavoro da svolgere invocato.
La pronuncia in questione si allinea all’orientamento
giurisprudenziale a mente della quale, in difetto di una stabile residenza di
fatto e della presenza nel territorio dello Stato del soggetto condannato, non
è concedibile la misura alternativa dell'affidamento in prova ed è legittima la
declaratoria pronunciata de piano di inammissibilità della domanda che manchi
di un tale presupposto (Cass. pen., sez. I, 25 marzo 2014, n. 18225; Cass.
pen., sez. I, 22 dicembre 1998, n. 6584; Cass. pen., sez. I, 13 maggio 1996, n.
3256; Cass. pen., sez. 1, 6 marzo 2000, n. 1676). Tale carenza, infatti,
impedisce la valutazione delle prospettive di rieducazione e di prevenzione,
cui è subordinata l'ammissione al beneficio, e non consenta neppure di
acquisire le necessarie notizie attraverso informativa dei competenti servizi
sociali, a norma dell'art. 666 c.p.p., comma 5, c.p.p.. Peraltro, la mancanza
di una stabile residenza non permetterebbe il necessario supporto ed il
costante controllo del servizio sociale e del magistrato di sorveglianza del
luogo, competente ad adeguare le prescrizioni alle concrete esigenze
trattamentali.
Siffatto indirizzo interpretativo, ad avviso della Corte, non si pone in contrasto con la pronuncia resa a Sezioni Unite (sent. 17 dicembre 2009, n. 18775), per la quale la richiesta di misura alternativa proposta ai sensi dell'art. 656, comma 6, c.p.p., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio del condannato prevista dall'art. 677, comma 2-bis, c.p.p.; obbligo, questo, che sussiste pur quando l'istanza sia presentata dal difensore, a meno che il condannato risulti in atti irreperibile o latitante. Ed infatti, tale principio di diritto è stato elaborato ai fini della precisazione dei limiti applicativi dell'art. 677, comma 2-bis, c.p.p., ma con la specifica secondo cui rimanga comunque "impregiudicata la concreta concedibilità - da valutare caso per caso - di misure alternative in favore di chi si sia sottratto volontariamente ad un provvedimento coercitivo ovvero in favore di chi non abbia uno stabile collegamento con il territorio".
Per questo motivo i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso affermando che, seppure non sia corretto ritenere inammissibile l'istanza per il solo difetto di elezione o dichiarazione di domicilio, risulta tuttavia sufficiente a giustificare la decisione il riscontro dell'irreperibilità del condannato sul territorio nazionale, già dichiarata a fini esecutivi; circostanza che, rimasta immutata sino alla proposizione della richiesta e non smentita da contrarie risultanze, ha correttamente indotto il tribunale di sorveglianza a ritenere superflua l’instaurazione del procedimento.
Riferimenti Normativi: