Diritto processuale civile
Processo di cognizione
16 | 07 | 2024
L’azione dell’avvocato per il pagamento del suo credito e l’eccezione del cliente di avere pagato nel corso del tempo una somma di molto maggiore rispetto a quella richiesta
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 19528 del 16 luglio 2024, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. Ne consegue che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico (Cass. civ. 16 luglio 2019, n. 19039; Cass. civ. n. 3902/1977; Cass. civ. n. 1041/1998; Cass. civ. n. 1571/2000; Cass. civ. n. 14741/2006). ...
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