Diritto civile
Successioni e donazioni
11 | 07 | 2024
La pretermissione del legittimario
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 19010 dell’11 luglio 2024, la seconda sezione civile
della Corte di Cassazione ha affermato che il legittimario pretermesso non è
chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo
acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o
di annullamento del testamento. Ne consegue che la condizione della preventiva
accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, stabilita dal comma 1
dell’art. 564 c.c. per l’esercizio dell’azione di riduzione, vale soltanto per
il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede, e non anche per il
legittimario totalmente pretermesso dal testatore (Cass. civ. n. 28632 del
2011).
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