Diritto civile

Successioni e donazioni

11 | 07 | 2024

La pretermissione del legittimario

Giovanna Spirito

Con ordinanza n. 19010 dell’11 luglio 2024, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, stabilita dal comma 1 dell’art. 564 c.c. per l’esercizio dell’azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede, e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore (Cass. civ. n. 28632 del 2011).

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