Diritto civile

Responsabilità

27 | 06 | 2024

L’onere della prova in caso di domanda risarcitoria per inadempimento di un’obbligazione sanitaria

Valerio de Gioia

Con ordinanza n. 17742 del 27 giugno 2024, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato che, in via generale e a prescindere dalla sua fonte, l’obbligazione trova i suoi requisiti costitutivi, oltre che nelle due posizioni di debito e di credito (ovverosia le due situazioni soggettive, rispettivamente passiva e attiva, che costituiscono i terminali del rapporto obbligatorio), negli elementi che ne integrano il contenuto, i quali si sostanziano nella prestazione che forma oggetto della posizione di debito e nell’interesse che costituisce il punto di riferimento della posizione di credito, cui la prima deve corrispondere (art. 1174 c.c.). La necessità che la prestazione del debitore corrisponda all’interesse del creditore esclude la possibilità di individuare in essa un contenuto del tutto predeterminato e specificamente individuato, costituendo essa piuttosto il programma materiale o giuridico che deve essere attuato per la realizzazione del detto interesse creditorio; interesse che, svolgendo nell’ambito del rapporto obbligatorio la medesima funzione svolta dalla causa (concreta) nel rapporto contrattuale, non ha un contenuto tipico ma si identifica nel concreto interesse perseguito dal creditore e posto a fondamento dell’operazione economica effettuata. La corrispondenza della prestazione al concreto interesse creditorio (e non ad un contenuto tipico predeterminato) presiede al giudizio di inadempimento (art. 1174 c.c.) e della sua gravità (art. 1455 c.c.), in quanto esso interesse rileva sia quale parametro di determinazione della prestazione da eseguire sia quale parametro di valutazione della prestazione eseguita: per un verso, la prestazione si determina secondo lo sforzo diligente normalmente adeguato a soddisfare l’interesse del creditore; per altro verso, la prestazione deve considerarsi liberatoria quando essa abbia comunque conseguito il soddisfacimento del detto interesse, pur non essendo esattamente conforme al previsto per la presenza di irrilevanti inesattezze qualitative o quantitative. L’esercizio di un rimedio giudiziale contro l’inadempimento (azione di adempimento, azione di risoluzione contrattuale, azione risarcitoria) onera dunque il debitore di allegare in modo circostanziato la fattispecie di inadempimento (spettando poi al debitore, in relazione a quella allegazione, l’onere di provare l’esatto adempimento), ma il predetto onere (salvo che l’oggetto dell’obbligazione si riduca alla dazione di una cosa determinata o al pagamento di una somma di danaro; dunque, specialmente nelle obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni complesse o composite, come quelle di risultato di impresa o di diligenza professionale), se da un lato esige che il creditore alleghi la deficienza attuativa del programma obbligatorio atta ad evidenziare il mancato impiego da parte del debitore delle energie e dei mezzi utili al soddisfacimento dell’interesse dedotto in obbligazione, dall’altro lato, in conformità al principio di buona fede, non postula la pedissequa e analitica elencazione di tutte le specifiche omissioni tecniche, scientifiche o giuridiche in cui il debitore sia incorso, né l’individuazione delle inesattezze della prestazione non emergenti ex ante ma accertabili solo ex post all’esito dell’attività istruttoria e delle necessarie indagini tecniche. A tali rilievi che costituiscono l’implicazione delle regole sostanziali che presiedono alla disciplina generale del rapporto obbligatorio, devono aggiungersi quelli, di carattere speculare, che emergono dalla ricognizione delle regole processuali in ordine all’onere di allegazione nelle azioni di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni professionali e, in genere, delle obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni connotate da profili tecnici o scientifici.

Al riguardo, la Suprema Corte, proprio con precipuo riferimento alle fattispecie di responsabilità sanitaria, ha reiteratamente affermato che il detto onere resta circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in ragione delle informazioni ad essa accessibili e delle cognizioni tecnico-scientifiche esigibili, e non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore, essendo sufficiente la contestazione dell’aspetto colposo dell’attività medica secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie in ordine all’attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario (Cass. civ. 19 maggio 2004, n. 9471; Cass. civ. 26 luglio 2012, n. 13269). Pertanto, nell’ipotesi in cui sia proposta una domanda risarcitoria per inadempimento di un’obbligazione sanitaria, per un verso, la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, non integra domanda nuova, poiché non determina alcun mutamento della causa petendi e dell'ambito dell'indagine processuale (Cass. civ. 15 marzo 2024, n. 7074; Cass. civ. 23 aprile 2024, n. 10901); per altro verso, il giudice non è rigidamente vincolato alle iniziali prospettazioni dell’attore, dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente indicate dall'attore, possano avere portata preclusiva stante la inesigibilità della individuazione ab initio di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'esperimento probatorio e peritale (Cass. civ. 20 marzo 2018, n. 6850).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 1174, c.c.
  • Art. 1455, c.c.