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Diritto processuale penale

Esecuzione

16 | 06 | 2021

Alla Sezioni Unite l’individuazione del rimedio esperibile avverso la confisca di prevenzione

Giorgia Papiri

La prima sezione penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 4 giugno 2021 (dep. 16 giugno 2021), n. 23547, ha rimesso alle Sezioni Unite il quesito se, in tema di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini della richiesta di applicazione degli effetti della pronuncia della Corte costituzionale 24 gennaio 2019, n. 24 a tutela della posizione dell'inciso, sia esperibile il rimedio della revocazione di cui al D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, art. 28, ovvero il rimedio dell'incidente di esecuzione di cui agli artt. 666 e 670 c.p.p..

La Corte, dopo aver tracciato il complesso quadro normativo di riferimento, delineatosi a seguito dell’intervenuta declaratoria di incostituzionalità dell’art. 1, lett. a), D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 per ravvisata “radicale imprecisione” della categoria della pericolosità sociale, ha segnalato la sussistenza di un insanabile contrasto ermeneutico quanto all’individuazione del rimedio processuale esperibile nelle ipotesi in cui risulti venuta meno, proprio in conseguenza della decisione della Consulta, la piattaforma legale sulla base della quale era stato adottato il provvedimento ablatorio.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, infatti, allo stato minoritario, nelle ipotesi in esame “il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica ai sensi del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, art. 1, comma 1, lett. a) e b), è l'incidente di esecuzione nel caso in cui si faccia valere il difetto originario dei presupposti per effetto della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019" (Cass. pen., sez. VI, 28 ottobre 2020, n. 36582); tale principio è sostenuto dal “complessivo tenore dell'art. 28 in esame, il quale, al comma 3, prevede una generale limitazione di operatività delle ipotesi di revocazione considerate dalla norma in questione, da azionare non oltre i sei mesi dalla data di verifica del relativo presupposto (...)"; il che "porterebbe alla inaccettabile conclusione, a voler aderire ad una lettura interpretativa diversa da quella qui favorita, in forza della quale anche l'ipotesi della revocazione volta ad eliminare l'ingiustizia di una decisione fondata su una disposizione ornai espunta dal sistema perché contraria alla Costituzione, dovrebbe ritenersi soggetta ai medesimi limiti temporali di proposizione previsti dal citato comma 3".

A tale indirizzo esegetico se ne contrappone un secondo, allo stato maggioritario, secondo cui, nelle ipotesi in esame, “non sussiste la competenza del giudice dell'esecuzione a decidere sulla domanda di revoca del decreto definitivo con la quale si solleciti la verifica della permanenza della sua "base legale" in relazione all'inquadramento del sottoposto nella categoria di pericolosità generica di cui al D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, art. 1, comma 1, lett. b), come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019, trattandosi di domanda qualificabile come richiesta di revoca della misura, disciplinata, anche con riferimento alla competenza, dagli artt. 11, quanto alle misure di prevenzione personali, e 28, quanto a quelle patrimoniali, del citato D.L.vo" (Cass. pen. sez. I,1° aprile 2019, n. 27696 e Cass. pen., sez. II, 13 ottobre 2010, n. 33641, in cui si afferma come il rimedio in questione risulti esperibile “avverso il provvedimento definitivo di applicazione della misura fondato sulla pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. a) e b), al fine di far valere l'illegittimità della previsione di cui alla lett. a), ovvero la non ricorrenza dei presupposti legittimanti la misura nell'ipotesi di cui alla lett. b), secondo i criteri interpretativi indicati dalla Corte costituzionale”). 

Detto contrasto interpretativo, ha concluso la Corte, rende indispensabile l’intervento delle Sezioni Unite non solo per la risoluzione del caso di specie, ma anche e soprattutto per assicurare l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale su una questione interpretativa di notevole rilevanza.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 1, D.L.vo, 6 settembre 2011, n. 159
  • Art. 28, D.L.vo, 6 settembre 2011, n. 159
  • Art. 666 c.p.p.
  • Art. 670 c.p.p.