Lavoro
24 | 06 | 2024
Il licenziamento per ritorsione diretta o indiretta: l’onere della prova
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 17266 del 24 giugno 2024, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha ribadito con esauriente chiarezza ricostruttiva (Cass. civ. 9 gennaio 2024, n. 741), che il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta, è considerato un “licenziamento nullo quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l'unico determinante dello stesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1418, comma 2, e degli artt. 1345 e 1324 c.c.” (Cass. civ. n. 17087 del 2011). Sicché, il “motivo illecito” si colloca su un piano nettamente distinto dal (giustificato) motivo soggettivo e oggettivo di licenziamento, previsto dall’art. 3, L. n. 604 del 1966; quest’ultimo, al pari della giusta causa (art. 2119 c.c.), costituisce presupposto del legittimo esercizio del ...
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