Lavoro
Lavoro e previdenza
21 | 06 | 2024
La mera irregolarità nella trasmissione dell’istanza amministrativa, per inosservanza delle modalità che l’INPS è abilitato a stabilire, non determina l’improponibilità della domanda giudiziale
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 17159 del 21 giugno 2024, la quarta sezione civile della Corte di Cassazione, interpretando l’art. 20, comma 3, D.L. n. 78 del 2009, la Suprema Corte ha da tempo chiarito che «l’Inps non può introdurre nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato, inesatto, incompleto rispetto della modulistica all’uopo predisposta dall’ente previdenziale» e ha escluso che «il certificato medico “negativo” – con segno di spunta sull’inesistenza delle condizioni per il diritto all’indennità di accompagnamento – rilasciato su modulo predisposto dall’INPS, possa condizionare la stessa domanda amministrativa e renderla equiparabile alla mancata presentazione della stessa, con conseguente improponibilità della domanda giudiziaria per difetto del presupposto processuale costituito dall’atto d’impulso del procedimento ...
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