Diritto processuale civile
Processo di cognizione
13 | 06 | 2024
Decisione secondo equità del giudice di pace: limiti di appellabilità
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 16473 del 13 giugno 2024, la prima sezione civile
della Corte di Cassazione ha affermato che le sentenze rese dal giudice di pace
in cause, come quella in esame, di valore non eccedente i millecento euro,
salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi
mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare
sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.
(Cass. civ. n. 769/21).
Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del
giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto
limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come
sostituito dall'art. 1, D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza
delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e unionali e dei
principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un
giudizio di equità.
Avuto riguardo al modo di esplicarsi nel nostro ordinamento del
giudizio di equità (che opera in funzione correttiva o integrativa, allo scopo
di rinvenire l’eventuale regola di giudizio non scritta che consente una
soluzione della lite più adeguata alle caratteristiche del caso concreto) e ai
limiti che positivamente connotano tale giudizio, le «norme sul procedimento»
vanno identificate unicamente con le regole del processo che presidiano lo
svolgimento del giudizio di cognizione innanzi il giudice di pace
(disciplinando le attività delle parti e del giudice all’interno di quel
giudizio). Ne sono, invece, escluse le regole di altri procedimenti che siano
assunte dal giudicante (quali norme aventi natura processuale ma svolgenti
funzione di regole di diritto sostanziale interposte) ai fini della decisione
sul merito, cioè a dire per formulare il giudizio di fondatezza o di
infondatezza della domanda (Cass. civ. n. 27384/22).
Ma tra le norme sul procedimento rientrano anche quelle sulla competenza, posto che dalla disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione emerge che l'appello a motivi limitati previsto dal comma 3 dell'art. 339 c.p.c. è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche, appunto, in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza e al difetto di radicale assenza della motivazione.
Ed è per questa ragione che si è ritenuto manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 339, comma 3, c.p.c., nel testo novellato dal D.L.vo n. 40 del 2006, per violazione dell'art. 111, comma 7, Cost., prospettato sotto il profilo che tra i motivi di appello avverso le sentenze secondo equità del giudice di pace non rientrerebbero quelli anzidetti, giacché esso si fonda su un erroneo presupposto interpretativo, dovendosi ritenere tali motivi ricompresi nella formula generale della violazione di norme sul procedimento, con conseguente sottrazione della sentenza al ricorso straordinario, in quanto sentenza altrimenti impugnabile (Cass. civ., sez. un., n. 27339/08; conf., n. 27356/17; n. 34524/21; n. 24898/23).
Riferimenti Normativi: