Lavoro

07 | 06 | 2024

La nozione di «mobbing» - come quella di «straining» - è una nozione di tipo medico-legale che non ha autonoma rilevanza ai fini giuridici

Giovanna Spirito

Con sentenza n. 15957 del 7 giugno 2024, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha ricordato che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la nozione di mobbing (come quella di straining) è una nozione di tipo medico-legale, che non ha autonoma rilevanza ai fini giuridici e serve soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro (Cass. civ. 19 febbraio 2016, n. 3291; Cass. civ. n. 32257/2019).

Secondo gli orientamenti maturati presso la Suprema Corte, è configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l’elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona ...

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