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Diritto civile

Obbligazioni

26 | 05 | 2021

La risarcibilità del danno non patrimoniale da fatto-reato non può essere negata sol perché non abbia leso l'integrità psicofisica del danneggiato

Giovanna Spirito

La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza del 26 maggio 2021, n. 14453, è intervenuta sulla tematica dei danni discendenti dalla responsabilità medica, chiarendo che, anche se il fatto-reato non lede l'integrità psicofisica, può comunque spettare il risarcimento del danno non patrimoniale.

Non vale a giustificare il diniego della risarcibilità del danno non patrimoniale da fatto-reato la sola constatazione che esso non abbia leso l'integrità psicofisica del danneggiato, occorrendo anche valutare se comunque esso abbia leso interessi della persona tutelati dall'ordinamento diversi da quello all'integrità psico-fisica, ancorché privi di rilevanza costituzionale, quale ben può essere quello al corretto adempimento dei compiti istituzionali affidati al funzionario pubblico ove posti a diretto servizio dell'utenza.

Nel caso di specie, era stato chiesto il risarcimento del danno morale alla guardia medica che aveva rifiutato di procedere ad una visita domiciliare, nonostante i riferiti sintomi di un malore dal quale successivamente, è derivato un infarto al miocardio risoltosi positivamente.

La Corte ha preliminarmente chiarito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge" e ciò secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.:

1) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;

2) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, nei casi suindicati, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni);

3) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.

Orbene, nel caso in esame, la risarcibilità del danno non patrimoniale va ricondotta alla prima delle tre ipotesi sopra indicate (danno derivante da fatto illecito astrattamente configurabile come reato), con la conseguenza che la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale.

Alla luce di tale chiara indicazione ermeneutica, ha concluso la Suprema Corte, si rivela pertanto insufficiente a giustificare il diniego della risarcibilità del danno non patrimoniale da fatto-reato la sola constatazione che esso non abbia leso l'integrità psicofisica del danneggiato, occorrendo comunque valutare se abbia leso interessi della persona tutelati dall'ordinamento di altra natura. 

Resta fermo che l'evento di danno (ossia la lesione dell'interesse della persona) deve essere correlabile, secondo nesso di causalità materiale, al fatto illecito; il danno non patrimoniale non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento (danno-evento) ma con le conseguenze di tale lesione (danno-conseguenza), sicché la sussistenza di siffatte conseguenze pregiudizievoli e il loro collegamento all'evento dannoso devono comunque essere oggetto di allegazione e prova, anche di tipo presuntivo.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2043 c.c.
  • Art. 2059 c.c.
  • Art. 185 c.p.