Diritto civile
Obbligazioni
26 | 05 | 2021
La risarcibilità del danno non patrimoniale da fatto-reato non può essere negata sol perché non abbia leso l'integrità psicofisica del danneggiato
Giovanna Spirito
La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con
sentenza del 26 maggio 2021, n. 14453, è intervenuta sulla tematica dei danni
discendenti dalla responsabilità medica, chiarendo che, anche se il fatto-reato
non lede l'integrità psicofisica, può comunque spettare il risarcimento del danno
non patrimoniale.
Non vale a giustificare il diniego della risarcibilità del
danno non patrimoniale da fatto-reato la sola constatazione che esso non abbia
leso l'integrità psicofisica del danneggiato, occorrendo anche valutare se
comunque esso abbia leso interessi della persona tutelati dall'ordinamento
diversi da quello all'integrità psico-fisica, ancorché privi di rilevanza
costituzionale, quale ben può essere quello al corretto adempimento dei compiti
istituzionali affidati al funzionario pubblico ove posti a diretto servizio
dell'utenza.
Nel caso di specie, era stato chiesto il risarcimento del danno
morale alla guardia medica che aveva rifiutato di procedere ad una visita
domiciliare, nonostante i riferiti sintomi di un malore dal quale
successivamente, è derivato un infarto al miocardio risoltosi positivamente.
La Corte ha preliminarmente chiarito che il danno non
patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge" e ciò
secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.:
1) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile
come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non
patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato
dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
2) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge
espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori
di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati
personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale);
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale
scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha
inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento
(quali, nei casi suindicati, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non
subire discriminazioni);
3) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti
inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal
caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale
scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due
ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere
selezionati caso per caso dal giudice.
Orbene, nel caso in esame, la risarcibilità del danno non
patrimoniale va ricondotta alla prima delle tre ipotesi sopra indicate (danno
derivante da fatto illecito astrattamente configurabile come reato), con la
conseguenza che la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non
patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato
dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale.
Alla luce di tale chiara indicazione ermeneutica, ha concluso la Suprema Corte, si rivela pertanto insufficiente a giustificare il diniego della risarcibilità del danno non patrimoniale da fatto-reato la sola constatazione che esso non abbia leso l'integrità psicofisica del danneggiato, occorrendo comunque valutare se abbia leso interessi della persona tutelati dall'ordinamento di altra natura.
Resta fermo che l'evento di danno (ossia la lesione dell'interesse della persona) deve essere correlabile, secondo nesso di causalità materiale, al fatto illecito; il danno non patrimoniale non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento (danno-evento) ma con le conseguenze di tale lesione (danno-conseguenza), sicché la sussistenza di siffatte conseguenze pregiudizievoli e il loro collegamento all'evento dannoso devono comunque essere oggetto di allegazione e prova, anche di tipo presuntivo.
Riferimenti Normativi: