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Diritto processuale penale

Ordinamento penitenziario

04 | 06 | 2024

Il «ravvedimento» quale presupposto per l'ammissione dei collaboratori di giustizia ai benefici penitenziari

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 22509 del 18 gennaio 2024-4 giugno 2024, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che la giurisprudenza di legittimità, chiamata a circoscrivere l'ambito della verifica demandata alla magistratura di sorveglianza in vista dell'ammissione dei collaboratori di giustizia ai benefici, ha costantemente ritenuto che l'istituto disciplinato dall'art. 16-nonies, D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella L. 15 marzo 1991, n. 64 non è applicabile in modo indiscriminatamente generalizzato, giacché l'esito positivo della relativa istanza presuppone l'espressione di un giudizio favorevole in ordine al ravvedimento del soggetto che si apre alla collaborazione con l'autorità giudiziaria, fondato sulla condotta complessiva del collaboratore di giustizia e sul convincimento che l'azione rieducativa svolta abbia avuto come risultato il compiuto ravvedimento, all'esito di una revisione critica della vita anteatta (Cass. pen., sez. I, 1° febbraio 2007, n. 9887; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Cass. pen., sez. I, 16 ottobre 2012, n. 43207; Cass. pen., sez. I, 14 gennaio 2009, n. 3422).

Del resto, è stato ulteriormente notato, il requisito del «ravvedimento», previsto dall'art. 16-nonies, comma 3, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di distinti, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza (Cass. pen., sez. I, 22 maggio 2018, n. 43256; Cass. pen., sez. I, 30 ottobre 2013, n. 48891; Cass. pen., sez. I, 27 ottobre 2009, n. 1115). In questo ambito valutativo, tra gli elementi che possono essere utilizzati ai fini della formulazione di un giudizio prognostico favorevole al collaboratore di giustizia, devono prendersi in esame «i rapporti con i familiari, con il personale giudiziario, nonché lo svolgimento di attività lavorativa o di studio onde verificare se c'è stata da parte del reo una revisione critica della sua vita anteatta e una reale ispirazione al suo riscatto morale» (Cass. pen., sez. I, 1° febbraio 2007, n. 9887, cit.). Ne discende che, ai fini dell'accertamento del presupposto del ravvedimento, si deve avere riguardo non solo agli esiti del trattamento penitenziario, ma anche alla complessiva condotta del soggetto, affinché entrambi questi indici possano fondare, sulla base di obiettivi parametri di riferimento, un giudizio prognostico sicuro riguardo al venir meno della pericolosità sociale dello stesso e alla effettiva capacità del suo ordinato reinserimento nel tessuto sociale (tra le altre, Cass. pen., sez. I, 17 luglio 2012, n. 34946; Cass. pen., sez. I, 4 febbraio 2009, n. 9001; Cass. pen., sez. I, 24 aprile 2007, n. 18022).

In questo solco si inseriscono l'indirizzo ermeneutico che, in materia di concessione della liberazione condizionale chiesta da un collaboratore di giustizia, attesta la necessità di un vaglio ampio, che, pur all'interno di una cornice non segnata da canoni di ostatività, tenga conto cli tutti gli elementi rilevanti in vista della formulazione di un giudizio prognostico di ravvedimento sulla base di un completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero idoneo a sostenere la previsione, in termini di certezza, di una conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato (Cass. pen., sez. I, 14 gennaio 2020, n. 3312; Cass. pen., sez. I, 19 febbraio 2009, n. 10421), e quello, attinente alle coordinate generali dell'istituto previsto dall'art. 176 c.p., secondo cui «In tema di liberazione condizionale, il presupposto del "sicuro ravvedimento" non consiste semplicemente nella ordinaria buona condotta del condannato, necessaria per fruire dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, ma implica comportamenti positivi dai cui poter desumere l'abbandono delle scelte criminali, e tra i quali assume particolare significato la fattiva volontà del reo di eliminare o di attenuare le conseguenze dannose del reato» (Cass. pen., sez. I, 25 settembre 2015, n. 486). A quest'ultimo proposito, occorre, nondimeno, segnalare come la giurisprudenza di legittimità abbia avuto modo di precisare, di recente, che «Ai fini della concessione della liberazione condizionale chiesta da un collaboratore di giustizia, ai sensi dell'art. art. 16-nonies, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 il giudice, nel valutare il sicuro ravvedimento dell'istante, deve tener conto di indici sintomatici del "sicuro ravvedimento", quali l'ampiezza dell'arco temporale nel quale si è manifestato il rapporto collaborativo, i rapporti con i familiari e il personale giudiziario, lo svolgimento di attività lavorativa, di studio o sociali, successive alla collaborazione, non potendo assumere rilievo determinante la sola assenza di iniziative risarcitorie nei confronti delle vittime dei reati commessi» (Cass. pen., sez. I, 20 aprile 2021, n. 17831). Risulta, per tale via, acclarato che «il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, pur non assumendo valenza ostativa all'accoglimento dell'istanza, stante la deroga alle disposizioni ordinarie contenuta all'art. 16-novies della legge 15 gennaio 1991, n. 8, rileva, unitamente agli altri indici di valutazione, quali i rapporti con i familiari, il personale giudiziario e gli altri soggetti qualificati nonché il proficuo svolgimento di attività di lavoro o di studio, ai fini del giudizio sul ravvedimento del condannato» (Cass. pen., sez. I, 22 giugno 2020, n. 19854).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 16, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8