Diritto processuale civile
Procedimenti speciali
04 | 06 | 2024
L’impugnazione del provvedimento di liquidazione delle spettanze per prestazioni giudiziali civili dovute dal cliente al suo difensore
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 15516
del 4 giugno 2024, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha
affermato che, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite (Cass. civ.,
sez. un., 11 gennaio 2011, n. 390), in relazione al procedimento di
liquidazione delle spettanza per prestazioni giudiziali civili dovute dal
cliente al suo difensore disciplinato dagli artt. 28 e ss., L. 13 giugno 1942, n. 794, poi trasfuso nell’art. 14, D.L.vo 1° settembre 2011, n. 150, al fine di
individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la
controversia assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia
frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile
dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento.
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