Diritto processuale civile

Procedimenti speciali

04 | 06 | 2024

L’impugnazione del provvedimento di liquidazione delle spettanze per prestazioni giudiziali civili dovute dal cliente al suo difensore

Giovanna Spirito

Con ordinanza n. 15516 del 4 giugno 2024, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2011, n. 390), in relazione al procedimento di liquidazione delle spettanza per prestazioni giudiziali civili dovute dal cliente al suo difensore disciplinato dagli artt. 28 e ss., L. 13 giugno 1942, n. 794, poi trasfuso nell’art. 14, D.L.vo 1° settembre 2011, n. 150, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento.

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