Diritto processuale penale

Impugnazione

03 | 06 | 2024

Ammissibile l'appello qualora venga allegato l'atto contenente la dichiarazione o elezione di domicilio formulata dall'imputato prima della pronuncia impugnata

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 22287 del 10 aprile-3 giugno 2024, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che l’art. 581, comma 1-ter, c.p.p. non richiede che la dichiarazione o elezione di domicilio (che, a pena di inammissibilità, deve essere allegata all'atto di impugnazione) sia stata rilasciata dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, In ciò, tale disposizione differisce da quanto stabilito dal successivo comma 1 quater, relativo al caso di imputato assente nel giudizio di primo grado, ove si prevede la necessità di uno "specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato".

L'art. 162 c.p.p. stabilisce che il domicilio dichiarato o eletto sono comunicati dall'imputato alla autorità procedente, tra l'altro, "con dichiarazione raccolta a verbale", di tal che non vi è dubbio sulla validità della dichiarazione di domicilio formulata dall'imputato nell'udienza di convalida (e il cui verbale è stato allegato dal difensore all'atto di appello). La mancata espressa previsione che la dichiarazione o elezione di domicilio sia "successiva alla pronuncia della sentenza impugnata" impedisce, a giudizio della Suprema Corte, di introdurre in via interpretativa tale ulteriore requisito. Invero, a seguito della riforma costituzionale dell'art. 111 (L. Cost. n. 2 del 1999), «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge». Come rilevato dalla dottrina «ciò significa, alla luce di una semplice parafrasi del dettato costituzionale, che il potere di ius dícere si esplica esclusivamente nel "giusto processo", ed è tale unicamente quello "regolato dalla legge" cui dunque il giudice non può non conformarsi» e si è anche evidenziato che «in linea con tale approccio è la lettura della disposizione de qua offerta dalla Consulta, secondo cui «un processo non 'giusto', perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale». Il riferimento è in particolare a Corte Cost., sent. n. 317 del 2009 nella quale, nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, del codice di procedura penale - allora vigente - nella parte in cui non consentiva la restituzione dell'imputato, che non avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato, il Giudice delle leggi ha precisato che «il diritto di difesa ed il principio di ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento, indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie. Ciò che rileva è esclusivamente la durata del «giusto» processo, quale delineato dalla stessa norma costituzionale invocata come giustificatrice della limitazione del diritto di difesa del contumace. Una diversa soluzione introdurrebbe una contraddizione logica e giuridica all'interno dello stesso art. 111 Cost., che, da una parte imporrebbe una piena tutela del principio del contraddittorio e dall'altra autorizzerebbe tutte le deroghe ritenute utili allo scopo di abbreviare la durata dei procedimenti. Un processo non «giusto», perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata». Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che il principio di legalità della procedura penale è un principio generale di diritto; esso è strettamente collegato alla legalità del diritto penale ed è sancito dal brocardo «nullum judicium sine lege» (sent. 22 giugno 2000, Coéme e altri c. Belgio). Da quanto sopra riportato deriva che le disposizioni limitative dei diritti dell'imputato (quale quella in esame) non possono essere interpretate in modo estensivo (richiedendo cioè che la dichiarazione o elezione di domicilio sia "successiva alla sentenza impugnata", requisito che la norma non contempla), facendo leva sulla "ratio della norma" e su una "lettura sistematica delle nuove disposizioni in tema di notificazioni introdotte dal D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150". Peraltro, la conclusione tratta dall'orientamento che in questa sede non si condivide, appare altresì sistematicamente non corretta. Invero, l'art. 161, comma 1, c.p.p. stabilisce che la dichiarazione o elezione di domicilio è funzionale alla notificazione, tra l'altro, della "citazione in giudizio ai sensi dell'art. 601" (ossia proprio quella per il giudizio di appello) e l'art. 157-bis c.p.p. chiarisce che le notificazioni all'imputato non detenuto, successive alla prima, diverse dalla notificazione, tra l'altro, della citazione a giudizio in appello, sono eseguite mediante consegna al difensore di ufficio o di fiducia (e dunque la prima notificazione deve avvenire all'imputato, se del caso nel domicilio dichiarato o eletto). Infine, non possono trarsi elementi concludenti nel senso della validità della opposta tesi ermeneutica dalla intervenuta modifica dell'art. 164 c.p.p. che non prevede più che "la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento". Invero, anche tale disposizione precisa che detta determinazione è valida, tra l'altro, per le notificazioni degli atti di citazione in giudizio ai sensi dell'art. 601 c.p.p.. Pertanto, risulta confermato che la dichiarazione o elezione di domicilio effettuata nel giudizio di primo grado è funzionale proprio alla individuazione del luogo ove l'imputato potrà ricevere la notificazione della citazione nel giudizio di appello.

Va quindi ribadito il principio secondo il quale la previsione contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. è rispettata laddove all'appello venga allegato l'atto contenente la dichiarazione o elezione di domicilio formulata dall'imputato anche se essa sia precedente alla pronuncia impugnata.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 581, c.p.p.