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Diritto penale

Delitti

28 | 05 | 2024

L’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 21021 del 6 marzo-28 maggio 2024, la prima sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

L'art. 603-bis, comma 1, n. 2), c.p., nel testo modificato dalla L. 29 ottobre 2016, n. 199, incrimina chiunque utilizza, assume o impiega manodopera, anche dietro attività di intermediazione altrui, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Al fine di realizzare la più ampia tutela del bene giuridico preso in considerazione, la disposizione prevede che il reato si perfezioni attraverso modalità alternative e/o concorrenti, che si concentrano sull'uso datoriale di manodopera, anche in via di fatto e indipendentemente dalla previa formale stipulazione di un contratto di lavoro, nelle condizioni in fattispecie evocate. il datore di lavoro risponde del reato, a prescindere da un pregresso intervento di intermediazione ad opera del c.d. caporale, se sfrutta uno o più lavoratori approfittando del loro stato di bisogno. Gli indici di sfruttamento sono quelli indicati nel terzo comma dell'art. 603-bis, cit., e includono la palese incongruenza dei trattamenti retributivi, nonché la violazione delle norme in tema di tempi di lavoro e di sicurezza e igiene dei relativi luoghi (che sono gli indici specificamente contestati nei capi d'imputazione odierni). Le violazioni retributive e di orario, costituenti indici di sfruttamento, debbono essere reiterate e la reiterazione deve intendersi riferita al singolo lavoratore, e non alla sommatoria di comportamenti episodici in danno di lavoratori diversi, in quanto oggetto di tutela non è un bene collettivo, ma la dignità della singola persona (Cass. pen., sez. IV, 11 novembre 2021, n. 45615). Lo sfruttamento, così inteso, importa la verificazione un minimum quantitativo di comportamenti e ne sottende la ripetizione, in misura sufficiente ad offendere il bene giuridico protetto. Partendo da tale rilievo, lo sfruttamento si presta ad essere inquadrato come condotta abituale e il reato in esame ad essere classificato in tale categoria dogmatica (Cass. pen., sez. IV, 12 maggio 2021, n. 25756, fa proprio un tale orientamento). Secondo altra impostazione, che fa implicitamente leva sulla continuità temporale della condotta e sull'ingravescenza delle sue conseguenze, si tratterebbe di un reato istantaneo con effetti permanenti (in termini, Cass. pen., sez. IV, 10 marzo 2022, n. 24388), il cui perfezionamento si avrebbe già con l'ingaggio del lavoratore nella prospettiva del suo sfruttamento, mentre la lesione dell'interesse protetto permarrebbe per l'intero tempo di sua durata, correlata all'approfittamento dello stato di bisogno.

Non è in questa sede necessario prendere posizione sul punto (né, tanto meno, sollecitare l'intervento delle Sezioni Unite), perché l'esatta definizione della natura giuridica del reato di sfruttamento di manodopera, per le considerazioni ulteriori che si andranno a svolgere, non condiziona la soluzione del presente conflitto. Quel che occorre sin d'ora rimarcare, in vista di tale soluzione, è piuttosto che - si accolga l'uno o l'altro inquadramento - la consumazione del reato avviene nel luogo di effettiva occupazione del lavoratore in condizioni di sfruttamento, preceduta (o meno) da formale assunzione, e non nel diverso luogo in cui quest'ultima sia stata eventualmente stipulata, e neppure nel diverso luogo ove il rapporto di lavoro sia eventualmente gestito dal lato amministrativo e burocratico. È l'occupazione del lavoratore, realizzata in guisa da sfruttarlo, che concreta la situazione materiale, offensiva del bene giuridico tutelato. L'adibizione in fatto del lavoratore alle mansioni, contrassegnata da sfruttamento, reso a sua volta possibile dall'approfittamento dello stato di bisogno, infrange il divieto penale e definisce al tempo stesso la condotta incriminata, conformemente alla ratio della proibizione, sulla base di un criterio di effettività. Se il lavoratore sfruttato opera alle dipendenze di un'impresa aggiudicataria di appalto, il luogo di esecuzione di esso rappresenterà il luogo di consumazione del reato, a prescindere da dove insista la sede datoriale, legale od operativa che sia. Il reato si perfeziona a carico di chi impegna «lavoratori», sottoponendoli a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, ed è dunque la struttura stessa della fattispecie, ad oggetto materiale plurimo, che consente di affermare che condotte di tal genere, se contestuali dal lato spaziale e temporale, continuative e connotate da comune direzione finalistica, integrano un solo reato, qualunque sia il numero degli occupati coinvolti. Tale numero rileverà, in tal caso, solo ai fini della dimensione offensiva del fatto, essendo la pena pecuniaria ad esso commisurata ed essendo il numero di lavoratori reclutati superiore a tre configurato come speciale circostanza aggravante (art. 603-bis, comma 4, n. 1, c.p.). Il concorso materiale di reati, omogeneo, eventualmente riconducibile ad unità di disegno criminoso, sarà invece ravvisabile, mancando tali requisiti, ossia in caso di apprezzabile sfasatura temporale, spaziale o teleologica delle condotte in esame. La diversità dei luoghi in cui le vittime siano sfruttate, unita alla diversa identità di queste ultime, esclude del resto l'unicità ontologica del reato di sfruttamento, pur quando gli atti corrispondenti siano commessi senza soluzione di continuità (v., in tema di prostituzione, Cass. pen., sez. III, 7 luglio 2011, n. 41404).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 603, c.p.