Diritto penale
Delitti
09 | 05 | 2024
La nozione di «profitto» nei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro di provenienza illecita
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 18184 del 28 febbraio-9 maggio 2024, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta sulla nozione di «profitto» in relazione ai reati di riciclaggio e reimpiego di denaro di provenienza illecita. Sul tema sono state espresse nel tempo diverse posizioni dalla giurisprudenza di legittimità. Un orientamento risalente ha preso le mosse dal necessario rispetto della corrispondenza dell'oggetto della confisca con la misura del profitto realizzato dal soggetto responsabile delle condotte di riciclaggio, ritenendo che l'equiparazione del profitto con l'intero valore del bene riciclato travalicherebbe il confine della pena illegale (Cass. pen., sez. II, 30 aprile 2019, n 37590); pertanto, la misura del profitto del reato di riciclaggio di somme di denaro va determinata considerando esclusivamente l'effettivo incremento patrimoniale di cui abbia goduto li soggetto autore delle operazioni di riciclaggio, atteso che le somme oggetto delle operazioni di "ripulitura" costituiscono profitto del reato presupposto. In successive pronunce si è aggiunto l'ulteriore argomento a sostegno dell'interpretazione proposta secondo li quale, poiché non è ipotizzabile alcun concorso fra i responsabili dei reati presupposti e coloro che hanno commesso i reati destinati alla "ripulitura" dei proventi illeciti, la misura ablativa non può essere disposta per un importo diverso o superiore al vantaggio patrimoniale conseguito dal soggetto autore delle operazioni di riciclaggio (Cass. pen., sez. II,m 15 luglio 2020, n. 30899) o autoriciclaggio (consistendo in questa ipotesi «nei proventi conseguiti dall'impiego di questi ultimi ni attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative»: Cass. pen., sez. II, 7 giugno 2018, n. 30401). In senso diverso si sono espresse quelle decisioni che hanno posto in rilievo come il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro di provenienza illecita è rappresentato dal valore delle somme che, in assenza delle operazioni di "ripulitura", sarebbero destinate ad essere sottratte definitivamente alla disponibilità dell'autore del delitto presupposto (in quanto oggetto di confisca ex art. 240 c.p.), così realizzandosi il vantaggio patrimoniale costituente il profitto del reato, in quanto la condotta dei reati ex artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 c.p. «assicura l'integrale disponibilità giuridica dei valori riciclati, consentendone l'utilizzazione sia attraverso il godimento diretto, sia mediante il reimpiego in altre attività a contenuto economico» (Cass. pen., sez. fer., 1 agosto 2019, n. 37120; Cass. pen., sez. II, 4 novembre 2020, n. 34218). La genesi della disposizione (art. 643 quater c.p.) che prevede la confisca diretta del prodotto e del profitto dei reati finalizzati alla messa in circolazione e al reimpiego di beni e valori di provenienza illecita, nonché la confisca per equivalente del prezzo, del profitto e del prodotto dei medesimi reati, va ricercata nella normativa convenzionale e eurounitaria che ha progressivamente affinato il ricorso alle misure di "congelamento" e definitiva sottrazione dei proventi delle forme più gravi di criminalità, come strumento indispensabile per arginare e prevenire quei fenomeni delittuosi. Con la Convenzione europea sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata dall'Italia con la L. 9 agosto 1993 n. 328 che vi ha dato esecuzione, si stabili che, nel presupposto della necessità di adottare nella lotta alla "grande criminalità (...) metodi moderni ed efficaci su scala internazionale", uno di quei metodi dovesse consistere "nel privare i criminali dei proventi dei reati" (così nei considerando della Convenzione). Non è superfluo osservare che, mentre nel testo originale in lingua inglese è stato adottato il termine proceeds, corrispondente all'espressione provento, nel testo originale in lingua francese della Convenzione, l'espressione utilizzata è quella di produits du crime. La definizione convenzionale della nozione di "proventi dei reati" (art. 1, lett. a) della Convenzione; anche qui, nel testo originale francese li termine utilizzato è produit) era fondata sull'individuazione di "ogni vantaggio economico" derivato dalla commissione di un reato che, dal punto di vista della materiale descrizione del vantaggio, poteva corrispondere a qualsiasi bene, comprendente "beni in qualsiasi modo descritti, materiali o immateriali, mobili o immobili, nonché documenti legali o strumenti comprovanti il diritto di proprietà o altri diritti sui predetti beni" (art. 1, lett. b). La Convenzione individuava l'istituto giuridico idoneo a conseguire l'obiettivo della sottrazione alla criminalità dei "proventi" dei reati nella confisca, che gli stati aderenti potevano adottare mediante iniziative legislative per consentire di "procedere alla confisca di strumenti e di proventi, o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi" (art. 2, paragrafo 1). Quelle nozioni sono state ribadite e ampliate con la successiva Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, conclusa a Varsavia il 16 maggio 2005, ratificata in Italia con la L. 28 luglio 2016, n. 153. Con la direttiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea, è stata fissata una dettagliata nozione della categoria dei "proventi da reato" suscettibili di confisca, nella prospettiva perseguita dall'Unione europea di scongiurare li pericolo che tutte le ricchezze, riconducibili ad attività illecite, non siano recuperate, in modo da assicurare allo stesso tempo un'adeguata funzione preventiva. Gli obiettivi del legislatore europeo sono stati trasfusi nella definizione del termine "provento" (art. 2, n. 1: «Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) «provento»: ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati; esso può consistere in qualsiasi bene e include ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile»). Il quadro delle norme sovranazionali indica in modo espresso la necessità che la sottrazione alla criminalità dei risultati dell'attività delittuosa, specie ove attuata mediante strumenti di "ripulitura", sia resa effettiva attraverso l'adozione delle misure di ablazione patrimoniali che devono avere ad oggetto non solo i vantaggi economici derivati, in via diretta o mediata, dai reati posti a monte rispetto all'attività di riciclaggio lato sensu, ma anche tutto ciò che formi oggetto della fasi successive di reinvestimento o trasformazione dei proventi della pregressa attività delittuosa. In ragione di questa specifica direttiva legislativa sovranazionale, l'oggetto della confisca prevista in relazione ai delitti di riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio dall'art. 648 quater c.p. deve essere interpretato come riferita ad un concetto più ampio rispetto a quello tradizionalmente ricevuto nella nostra tradizione giuridica, per assicurare le finalità della direttiva. In questo senso la pur corretta e ineccepibile definizione di profitto del reato di riciclaggio, entità diversa e separata dal profitto conseguito dall'autore del reato presupposto, sconta il risultato, non coerente con la legislazione europea, del lasciare nella disponibilità dell'autore del reato presupposto il risultato dell'attività criminosa, frustrando gli obiettivi legislativi. Lo strumento interpretativo per assicurare coerenza tra la disciplina interna e i parametri europei va individuato nel comprendere il risultato dell'attività riciclatoria alla luce della nozione di "prodotto" dei reati previsti dagli artt. 648 bis, 648 ter, 648 ter.1. c.p. Secondo un risalente, ma non superato, insegnamento in tema di confisca «il prodotto rappresenta il risultato, cioè li frutto che li colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita; li profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato; il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere li reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere li reato» (Cass. pen., sez. un., 3 luglio 1996, n. 9149). Rapportando tale nozione alle fattispecie dei reati commessi per impedire l'individuazione della provenienza illecita di risorse, in modo da sottrarle all'apprensione da parte degli organi di giustizia, il prodotto di quei reati è rappresentato dal risultato che si ottiene mediante la sostituzione, la trasformazione, il trasferimento e ogni altra attività tipica di riciclaggio; dunque, non solo i beni che risulteranno trasformati per effetto della condotta di riciclaggio - beni che presentino caratteristiche identificative alterate, modificate, manipolate - ma anche beni e valori che, pur senza modificazioni materiali, per effetto di operazioni negoziali assumono una diversa attribuzione in termini di titolarità e di regole di circolazione giuridica.